Con la sentenza n. 6133 del 07.03.2025, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “L’assenza priva di valida giustificazione … sussiste, nell’ipotesi di congedo per cure … qualora la relativa domanda non sia accompagnata … da richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità di tali cure in relazione all’infermità invalidante riconosciuta, a nulla rilevando la documentazione che eventualmente si limiti ad attestarne, successivamente, l’avvenuta erogazione”.
Il fatto affrontato
La pubblica dipendente impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per assenza ingiustificata dal servizio nel periodo fra il 4 e il 26 gennaio 2021, deducendo di aver inviato, con riferimento a tale periodo, un’istanza di congedo per cure.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo legittima l’impugnata sanzione espulsiva.
La sentenza
La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva preliminarmente che, nel pubblico impiego privatizzato, l’assenza per malattia è priva di rilievo disciplinare se attestata da certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.
Secondo i Giudici di legittimità, detta circostanza risulta applicabile anche all’ipotesi di congedo per cure riconosciuto ai pubblici dipendenti in relazione ad una infermità invalidante accertata.
Per la sentenza, non assume, invece, alcun rilievo a tal fine la circostanza che, al termine dell’assenza, il dipendente produca un certificato rilasciato da un centro medico specialistico, potendo detto documento provare la sottoposizione alle cure, ma non sostituire l’intervento preventivo di una struttura sanitaria pubblica.
Rinvenendo quest’ultima circostanza nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso della pubblica dipendente e conferma la legittimità del licenziamento irrogatole.
A cura di WST