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Cassazione: il dipendente che stampa troppo può essere licenziato?


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Con l’ordinanza n. 20698 del 25.07.2024, la Cassazione afferma che è illegittimo il licenziamento del dipendente accusato di stampare troppo, dal momento che tale condotta può essere sussunta nell’ipotesi di mancata osservanza dei doveri d'ufficio e della conservazione dei beni aziendali punita dal CCNL con una sanzione conservativa.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il licenziamento irrogatole per stampato un considerevole numero di pagine in spregio al buon utilizzo delle risorse aziendali.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo sproporzionato il recesso e riconoscendo alla ricorrente una indennità risarcitoria pari a diciotto mensilità.

L’ordinanza

La Cassazione rileva, preliminarmente, che in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della L. 300/1970, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa, anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche.

Per la sentenza, infatti, tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, posto che resta nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.

Nel caso di specie, secondo i Giudici di legittimità, la condotta contestata può essere sussunta nell’ipotesi in cui il dipendente “esegua con negligenza il lavoro affidatogli”, per la quale il CCNL prevede la sanzione della multa.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice, riconoscendo il diritto della stessa ad essere reintegrata.

A cura di WST