Con la circ. n. 87 del 1.08.2024, l’INPS ha illustrato la disciplina del cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali con la contribuzione maturata presso altre gestioni previdenziali.
Secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 18 della Legge n. 115/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai cittadini dell’Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'U.E. e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell’U.E. o della Confederazione svizzera alle dipendenze di organizzazioni internazionali è consentito cumulare i periodi assicurativi maturati presso le medesime organizzazioni internazionali con quelli maturati presso una o più delle seguenti gestioni previdenziali.
Il cumulo è ammesso con i contributi maturati presso una o più delle seguenti gestioni previdenziali:
- fondo pensioni lavoratori dipendenti;
- gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- gestione separata;
- gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria;
- regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti.
La prestazione può essere richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di 52 settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.
Solo in tempi più recenti, la Legge di delegazione europea 2023 ha inserito nel novero delle prestazioni conseguibili tramite cumulo la pensione anticipata.
La facoltà resta esercitabile in base alle disposizioni vigenti, anche in materia di cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi, nella gestione che liquida la pensione.
I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. Di conseguenza, la decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organismi internazionali non può comunque essere antecedente al 1° luglio 2023, tenuto conto che la Legge citata è entrata in vigore il 14 giugno 2023 e fermo restando il differimento della decorrenza della pensione eventualmente previsto dalla normativa di riferimento.
Fonte: INPS