La diffusione delle e-bike all'interno dei piani di welfare aziendale è in costante crescita, spinta dalla volontà delle imprese di promuovere una mobilità sostenibile tra i propri collaboratori. Tuttavia, è fondamentale fare chiarezza su un punto cruciale: qual’è il loro corretto trattamento fiscale quando vengono assegnate ai dipendenti?
Con la Risposta n. 41/2026, l’ Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito illustrando il corretto trattamento fiscale sui diversi profili IVA, IRAP e delle imposte dirette da applicare al piano di welfare aziendale che prevede l’assegnazione ai dipendenti delle e bike.
E-bike e welfare aziendale - Nel dettaglio l’ Agenzia esamina il caso di una società che intende concedere in uso promiscuo ai propri dipendenti a tempo indeterminato delle e bike configurandole come fringe benefit, ai sensi dell’articolo 51 Tuir, facendosi carico del costo di base del leasing, con eventuale addebito al dipendente in caso di modello più costoso.
La società rappresenta che ciascun dipendente potrà scegliere tra vari modelli purché rientrino nei limiti tecnici del Codice della strada (potenza max 0,25 kW e velocità max 25 km/h). Al dipendente spetterà farsi carico del costo della ricarica e della manutenzione con l’impegno di coprire almeno il 30 % degli spostamenti casa lavoro con l’ e-bike assegnata.
A tal fine la società procederà con un monitoraggio quotidiano tramite report cartaceo compilato dall’azienda e verificabile dal dipendente. La stessa società fa sapere, inoltre, che intende acquistare anche una e‑bike a uso esclusivamente aziendale, da tenere in sede per spostamenti interni o in città.
Il parere ADE – Al fine di applicare correttamente le regole sui fringe benefit e sugli obblighi del sostituto d’imposta, la società chiede quindi chiarimenti su :
1. detraibilità dell’Iva relativa ai costi del contratto di leasing ;
2. trattamento fiscale IRES ;
3. trattamento fiscale IRAP ;
4. trattamento fiscale IRPEF per l’uso promiscuo delle e-bike concesso ai dipendenti.
Trattamento IVA - In via preliminare l’ Agenzia richiama le previsioni unionali e domsetiche in forza delle quali l’e-bike, omologata secondo regole UE con potenza inferiore ai 250 Watt e assistenza fino a 25 km/h , non sono qualificabili come veicolo a motore. Da ciò discende l’inapplicabilità della detrazione forfettaria del 40 % prevista dall’ art. 19-bis, comma 1, lett. C) e D) riservata ai soli veicoli a motore.
Sempre in tema di detrazione Iva, l’Agenzia sottolinea che, se le e-bike sono usate esclusivamente per l’attività aziendale, l’imposta è detraibile secondo le regole ordinarie. Se, invece, sono concesse ai dipendenti come welfare aziendale, con uso personale anche extra‑lavorativo, la messa a disposizione gratuita rientra tra le operazioni fuori campo Iva (articolo 3, comma 3, Dpr n. 633/1972), perché si tratta di prestazioni gratuite non imponibili. Per tali operazioni, infatti, non sussiste diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti.
Trattamento IRPEF – Nel servizio di mobilità sostenibile offerto dal datore di lavoro, l’ Agenzia ha riscontrato quelle finalità di utilità sociale che beneficiano del regime di favore del welfare aziendale ( art. 100 del TUIR ).
Di conseguenza, il valore del benefit può essere escluso dal reddito di lavoro dipendente, a condizione che i dipendenti accettino l’offerta così come proposta, senza poter negoziare ulteriori aspetti del servizio, ad esclusione del momento di utilizzo. Diversamente se i dipendenti concordano condizioni personalizzate legate a esigenze personali o familiari, allora il valore del benefit deve essere tassato e sarà così determinato secondo il criterio del valore normale, come previsto dall’articolo 51, commi 1 e 3 del Tuir.
Trattamento IRES – Relativamente ai profili Ires, l’Agenzia precisa che se le e‑bike sono utilizzate esclusivamente per finalità aziendali (spostamenti interni o operativi) i costi sono integralmente deducibili, perché inerenti all’attività d’impresa. Se sono date in uso promiscuo ai dipendenti nell’ambito del piano di welfare, i relativi costi saranno anch’essi deducibili ai fini Ires, in quanto rientrano tra le spese per prestazioni di utilità sociale ex articolo 100 Tuir, con deducibilità ammessa nel limite del 5 per mille del costo del lavoro, come previsto per le opere e i servizi di utilità sociale. La condizione in quest’ultimo caso è che il benefit sia offerto alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti.
Trattamento IRAP – In ordine all’Irap viene chiarito che se le e‑bike sono ad uso aziendale i costi saranno deducibili dal valore della produzione, secondo le regole ordinarie ma, nel caso in cui le e-bike siano concesse ai dipendenti come welfare, non saranno deducibili ai fini Irap, rientrando tra i costi del personale per i quali il beneficio fiscale non è consentito (articolo 11, Dlgs n. 446/1997).
Considerazioni - Il documento si colloca su un filone già tracciato in passato dall’ Agenzia , in riferimento alle ricariche gratuite per auto elettriche (Risposta n. 329/2022), rafforzando un orientamento che integra le politiche ambientali nelle prestazioni di utilità sociale rivolte dalle aziende a categorie o alla generalità dei propri dipendenti.
Al fine di garantire la piena conformità del piano di e-bike sharing aziendale sotto il profilo tributario, risulta essenziale l'adozione di un regolamento interno o di un accordo sindacale, strumenti necessari per assicurare la piena deducibilità dei costi ai fini IRES.
Attenzione va prestata anche alla conformità tecnica dei mezzi e all’ offerta che deve essere limitata a modelli standardizzati, non personalizzabili, per preservare così il regime di esenzione fiscale in capo al lavoratore.
