Con la risposta n. 290/2025 , l’Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento fiscale applicabile all'importo percepito dall'erede fiscalmente residente in Italia di un soggetto non residente a titolo di liquidazione di un fondo pensione statunitense alimentato da contributi volontari versati dal de cuius.
Nel caso in esame, l’erede fiscalmente residente in Italia del de cuis statunitense, titolare di un Fondo pensione, ha chiesto all’Agenzia delle entrate come deve essere tassato l’importo erogato quale liquidazione e chiusura del Fondo stesso, sul quale è stata operata una ritenuta da parte degli USA.
L’istante ha ricevuto nel 2024 la liquidazione di un fondo pensione statunitense alimentato con contributi volontari dal de cuius, suo genitore defunto residente negli USA. Ritiene che tale somma non sia imponibile in Italia in quanto assimilabile a un risparmio e non a una pensione, oppure, in via subordinata, che debba essere tassata separatamente come reddito ereditato, deducendo però l'importo già trattenuto negli USA.
In merito l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che poiché la tassazione applicata negli USA all'importo percepito quale liquidazione del fondo pensione non è ritenuta conforme alle disposizioni convenzionali, al fine di rimediare alla doppia imposizione, occorre presentare alle competenti autorità fiscali statunitensi un'apposita istanza di rimborso della ritenuta operata e, in caso di rigetto di tale istanza, ricorrere, ove ne sussistano i presupposti di ammissibilità, alle disposizioni di cui all'art. 25, paragrafo 1, del Trattato internazionale, in materia di “Procedura amichevole”, lamentando un'imposizione non conforme alle disposizioni convenzionali.
Tra l’Italia e gli USA sussistono, infatti, degli accordi in materia di imposizione che prevalgono sul diritto italiano. Tra questi il trattato internazionale vigente tra i due Stati prevede un regime di imposizione esclusiva nel Paese di residenza del beneficiario di emolumenti come i redditi pensionistici derivanti da un fondo di accantonamento volontario. Da ciò si deduce che le somme devono essere assoggettate ad imposizione esclusiva in Italia e sulle stesse non deve essere operata negli Usa alcuna ritenuta.
Inoltre – secondo l’ Agenzia - l'importo percepito in una unica soluzione quale liquidazione del Fondo pensione, al lordo della ritenuta fiscale subìta all'estero, è secondo l’ Agenzia riconducibile tra le «pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» di cui all'articolo 49, comma 2, lett. a), del TUIR, a nulla rilevando la circostanza che il medesimo Fondo pensione sia stato alimentato con versamenti volontari da parte del de cuius. Pertanto l'importo in questione va assoggettato alla tassazione separata ai sensi articolo 17 del TUIR, trattandosi di somme percepite dall'Istante in qualità di erede.
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