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INL – Circ. n. 5 del 28.02.2019: Caporalato – Linee guida per le ispezioni


ispezione contro il caporalato
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Con la circ. n. 5 del 28.02.2019, L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce al proprio personale ispettivo le Linee guida per l’attività di vigilanza in materia di “ intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro “ ( caporalato ), di cui all’art. 603-bis c.p. riformulato dalla L. n. 199/2016.

Sono due le figure di incriminazione tenute in considerazione dalla circ. n. 5 del 28.02.2019:

- quella della intermediazione illecita, che persegue chiunque “recluta” manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizione di sfruttamento e approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

- quella dello sfruttamento lavorativo, con cui si punisce penalmente chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante la citata attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Sebbene nel sentire comune il caporalato è spesso associato alle attività svolte in agricoltura, tuttavia, lo stesso è riscontrabile anche in ambiti diversi. Sono sempre più frequenti comportamenti riconducibili alla fattispecie di reato di cui all’art. 603 bis c.p. nell’ambito di attività di servizi esercitate da talune imprese che realizzano forme di intermediazione illecita lucrando su un abbattimento abnorme dei costi del lavoro a danno dei lavoratori o degli Istituti previdenziali.

La circolare n. 5 del 28.02.2019 fornisce alcuni indici sintomatici dello stato di sfruttamento lavorativo ravvisabili in:

• la “reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato”.
• la “reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie”;
• la “sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”;
• la “sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti”;

Vengono fornite ulteriori indicazioni in merito alle aggravanti speciali del reato di cui all’art. 603-bis c.p. e ai metodi di svolgimento dell’attività investigativa che andrà pianificata con i Magistrati delle competenti Procure della Repubblica e i Carabinieri del Comando tutela del lavoro.

Fonte: INL – Circ. n. 5 del 28.02.2019