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INL – Circ. n. 9 del 1.06.2018: Certificazione dei contratti e attività ispettiva


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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) ha emanato la circolare n. 9 del 1.06.2018 con la quale vengono fornite indicazioni in merito allo svolgimento di attività ispettiva in pendenza di attività di certificazione ai sensi degli art. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/03. In tal caso, come previsto nella maggior parte dei regolamenti interni delle Commissioni certificatrici, risulta funzionale la sospensione del procedimento in attesa del termine degli accertamenti.

Ovviamente nella differente ipotesi in cui il procedimento di certificazione è già concluso, i relativi effetti permangono, anche verso terzi, fino al momento in cui sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili, ai sensi di quanto previsto dall’art. 80 del D.L.gs. n. 276/2003, fatti salvi eventuali provvedimenti cautelari del giudice che anticipino l’esito del giudizio di merito.

Laddove al termine dell’attività di vigilanza siano stati rilevati dei vizi riconducibili all’erronea qualificazione del contratto ovvero alla difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione, nel verbale conclusivo dovrà essere riportata l’espressa avvertenza che l’efficacia del disconoscimento, e l’applicazione delle sanzioni ed eventuali altri effetti derivati, è condizionata al positivo espletamento del tentativo di conciliazione obbligatorio presso la Commissione di certificazione oppure, in caso la stessa non riuscisse, all’utile proposizione delle impugnazioni previste dall’art. 80 del d.lgs. 276/03.

Lo stesso ufficio che ha condotto gli accertamenti, o quello delegato nel caso di in cui la Commissione sia al di fuori del territorio di competenza, procederà a richiedere la conciliazione. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Dopo che sia stato infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione, l’organo di vigilanza può promuovere il ricorso al giudice del lavoro ex. art. 413 c.p.c. o al tribunale amministrativo regionale. La scelta della giurisdizione dipende ovviamente dal tipo di vizio che si riscontra nel caso specifico.

La decisione giurisdizionale di accoglimento del ricorso avrà effetto sin dal momento della conclusione del contratto solo nel caso in cui sia stato rilevato un errore nella sua qualificazione giuridica; mentre in caso di difformità del programma negoziale, la decisione spiegherà effetti dal momento in cui tale difformità abbia avuto inizio secondo quanto accertato in giudizio.

Fonte: INL