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Cassazione: valenza probatoria del verbale ispettivo


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Con la sentenza n. 20820 del 20.08.2018, la Cassazione afferma che il verbale ispettivo è materiale istruttorio che può essere utilizzato in sede giudiziale per fondare il convincimento del magistrato.
Infatti, le dichiarazioni raccolte dagli ispettori e trasferite nello stesso, anche se non sono munite di efficacia fino a querela di falso, costituiscono oggetto di libera valutazione del giudice e, in concorso con altri elementi di prova, possono essere utilizzate per corroborare la decisione assunta dal tribunale.

Il fatto affrontato

La società oppone giudizialmente due cartelle esattoriali relative al pagamento di crediti contributivi omessi, emersi a seguito di un’ispezione che aveva accertato un’illecita intermediazione di manodopera nell’ambito di un subappalto.
A seguito del rigetto di detta domanda da parte del Tribunale e della Corte d’Appello, l’azienda ricorre per cassazione sostenendo che i Giudici di merito avevano erroneamente fondato la loro decisione sulla base del solo verbale ispettivo, ritenuto generico e, peraltro, smentito da dichiarazioni di segno contrario raccolte per effetto della prova testimoniale.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, ribadisce, preliminarmente, il principio secondo cui l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni di essi invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito.
Quest’ultimo nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra, infatti, altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Applicando il suddetto principio al caso in esame, i Giudici di legittimità confermano la correttezza della pronuncia impugnata, statuendo che il verbale ispettivo, anche con riferimento alle dichiarazioni raccolte dagli ispettori, costituisce materiale probatorio liberamente valutabile dal giudice.
Per la sentenza, infatti, le dichiarazioni ivi contenute che si riferiscono a circostanze e fatti conosciuti solo de relato dagli ispettori e non, invece, avvenuti in loro presenza costituiscono, comunque, un documento liberamente valutabile dal giudice, in concorso con altri elementi, a fini probatori.

Su tali presupposti, la Suprema Corte respinge il ricorso proposto dalla società, condannando la medesima a pagare le cartelle esattoriali opposte.

A cura di Fieldfisher