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Agenzia delle Entrate – Risposta n. 79/2019: Bonus formazione 4.0 – decorrenza del credito d’imposta e deposito del CCNL


decorrenza del credito d’imposta e deposito CCNL
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Con la risposta n. 79/2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al Credito d’imposta formazione 4.0, riconosciuto alle imprese che effettuano investimenti nella formazione dei propri dipendenti in materie aventi ad oggetto le cd. “ tecnologie abilitanti”, cioè le tecnologie rilevanti in generale per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal “Piano Nazionale Impresa 4.0”.

Il Credito d’imposta formazione 4.0 viene riconosciuto nella misura del 40% delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente, per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti definiti dalla norma e pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

IL QUESITO:

Una volta depositato il contratto collettivo aziendale o territoriale presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente, il costo aziendale sostenuto per lo svolgimento di attività formative deve essere assunto sin dall’inizio dell’anno d’imposta oppure è necessario procedere a un corrispondente ragguaglio con decorrenza dal momento del deposito del contratto?

IL PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE:

In merito al quesito posto dalla società istante, con la risposta n. 79/2019, l’Agenzia delle Entrate precisa che l'invio dei contratti all'ispettorato del lavoro competente costituisce “una condizione di ammissibilità al beneficio”, come peraltro precisato anche al punto 1) della circolare n. 412088 del Ministero dello Sviluppo Economico, ma non è idoneo a incidere sull’individuazione del termine a partire dal quale decorre l'agevolazione, non ravvisandosi nel descritto quadro normativo di riferimento alcun ragguaglio ad anno del credito d’imposta.

Conseguentemente, il credito d’imposta in esame spetta, in relazione ai costi ammissibili, per l'intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale adempimento è posto in essere, purché il deposito dei relativi contratti sia effettuato nel termine del periodo d’imposta di riferimento, ossia, nel caso prospettato, entro il 31 dicembre 2018, conformemente alle indicazioni fornite con la citata circolare del MISE n. 412088 del 2018.

Fonte: Agenzia delle Entrate – Risposta n. 79/2019