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Tribunale di Roma: il datore può recedere dal CCNL contenente la clausola di ultra vigenza


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Con il decreto del 19.04.2021, il Tribunale di Roma afferma che non costituisce condotta antisindacale il comportamento del datore che receda da un CCNL, sottoscritto con alcune OO.SS. e contenente una clausola di ulta vigenza, per applicarne un altro stipulato da altri sindacati.

Il fatto affrontato

Le OO.SS. propongono ricorso ex art. 28, L. 300/1970, al fine di sentir dichiarare la natura antisindacale della condotta tenuta dalla società e consistita nella disapplicazione del contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni ricorrenti e nella, successiva, sostituzione dello stesso con un diverso accordo stipulato da sindacati non rappresentativi ed estranei al modello di rappresentanza.

Il decreto

Il Tribunale di Roma rileva, preliminarmente, che l’azienda, in base al settore di appartenenza, può scegliere liberamente il CCNL da applicare: a condizione, però, che se non applica uno dei contratti sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, deve comunque garantire ai lavoratori pari diritti rispetto a quelli previsti da detti accordi.

Venendo alla questione inerente alla vigenza temporale dei CCNL, il Giudice afferma che il datore può recedere dal contratto solo al momento della scadenza di quest’ultimo, rimanendo, invece, illegittima la disdetta effettuata ante tempus.

Diversamente, nelle ipotesi – come il caso di specie – in cui il contratto collettivo preveda una clausola di ultra vigenza, per la sentenza il datore è libero di recedere in qualunque momento, non ravvisandosi alcuna perpetuità del vincolo obbligatorio.
Quest’ultima circostanza finirebbe, infatti, per snaturare la funzione della contrattazione collettiva: fisiologicamente preposta a regolare diversamente i rapporti di lavoro nel corso del tempo a seconda delle contingenze storiche, sociali ed economiche del momento.

Ciò premesso, il Tribunale di Roma rigetta il ricorso delle OO.SS., ritenendo pienamente legittima la disdetta del CCNL da parte della società e l’applicazione a tutti i dipendenti del nuovo accordo sottoscritto.

A cura di Fieldfisher