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CCNL Metalmeccanici Industria: accordo apprendistato 2017.


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In data 19 luglio 2017 Federmeccanica e Assistal con Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno rinnovato la disciplina delle tre forme di apprendistato per i dipendenti dalle industrie metalmeccaniche private e della installazione di impianti, completando gli accordi precedentemente conclusi il 26 novembre 2016. Di seguito vengono riportate le principali novità introdotte dall’accordo:

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Per quanto riguarda l’Apprendistato Professionalizzante è confermata la precedente disciplina che viene arricchita con l’introduzione delle seguenti norme:

1)Il riproporzionamento dei singoli periodi quando la durata del contratto di apprendistato è inferiore a quello riportato nelle tabelle.

2)L’esplicita previsione anche per gli apprendisti di quanto previsto dal contratto relativamente alla previdenza complementare, all’assistenza sanitaria integrativa e al welfare contrattuale.

3)A decorrere dall’1/10/2017, i periodi di apprendistato sono utili nella misura del 65% per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità.

APPRENDISTATO DI PRIMO LIVELLO

La presente disciplina decorre dall’1/9/2017. Possono essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, i giovani che hanno compiuto 15 anni di età e fino al compimento dei 25 anni. Il lavoratore ha il doppio status di studente e apprendista.

DURATA: La durata del contratto, fermo restando le normative regionali, è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere inferiore a sei mesi e superiore a:

a) tre anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;

b) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;

c) quattro anni per il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore;

d) due anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato;

e) un anno per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per coloro che sono in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente;

f) un anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

PROROGA: Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino a un anno nel caso in cui l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma previsti dal corso; successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma il contratto può essere trasformato in contratto di apprendistato professionalizzante senza periodo di prova e con una riduzione della durata di 12 mesi.

PERIODO DI PROVA: La durata del periodo di prova è pari a 160 ore di presenza in azienda. 

INQUADRAMENTO: Ai soli fini della determinazione della retribuzione di riferimento, all’apprendista sarà attribuita convenzionalmente la III categoria del sistema di inquadramento del CCNL.

FORMAZIONE: Per le ore di formazione a carico dell’impresa è riconosciuta una retribuzione del 10% del minimo tabellare, mentre le ore di lavoro in azienda sono retribuite con una percentuale iniziale del 55% (secondo anno) 60% (terzo anno), 65% (quarto anno), 70% (quinto anno); nei primi anni l’accordo migliora le percentuali definite dal citato accordo interconfederale.

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA:

La presente disciplina decorre dall’1/9/2017. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo. La durata del periodo di apprendistato di alta formazione e ricerca è disciplinata dall’art. 45, co. 4 e 5, del D.Lgs. n. 81 del 2015. L’apprendista assunto con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca sarà inquadrato, anche ai fini retributivi ed in coerenza con il percorso formativo, come segue:

A) per i percorsi di durata superiore all’anno:per la prima metà del periodo di apprendistato due livelli sotto quello di destinazione finale; per la seconda metà del periodo di apprendistato un livello sotto quello di destinazione finale.

B) per i percorsi di durata non superiore all’anno un livello sotto quello di destinazione finalE