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ASSTRA – Trasporto pubblico – Accordo del 04.07.2018 sul Fondo di Solidarietà


autobus trasporto pubblico in rimessa
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Con l’accordo del 4.07.2018 Asstra, Anav, Agens e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl-Fna hanno apportato delle modifiche all’accordo 8 luglio 2013 costitutivo del Fondo di solidarietà per il personale delle aziende che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari cui si applica il Ccnl Trasporto pubblico . L’accordo sarà presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini del recepimento in decreto.

Il Fondo di solidarietà ha lo scopo di sostenere il reddito dei lavoratori del settore, in caso di crisi aziendali che possono determinare la sospensione temporanea o la cessazione dell'attività lavorativa, in particolare, di:

- assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l’erogazione di un assegno ordinario nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste dall’art. 11 e dall’art. 21 del D.Lgs. n. 148/2015;

- contribuire allo svolgimento di programmi formativi, ai sensi dell’art. 26, co. 9, lett. c) del D.Lgs n. 148/2015;

- assicurare un sostegno economico, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali, tramite erogazione di prestazioni integrative della NASpi ai sensi dell’art. 26, co. 9, lett. a) del D.Lgs. n. 148/2015 o straordinarie, ai sensi dell’art. 26, co. 9, lett. b) del D.Lgs. n. 148/2015.

L’accordo del 4.07.2018 , nel recepire i diversi aggiornamenti legislativi che hanno modificato il sistema degli ammortizzatori sociali, dispone, tra l’altro:

- che è possibile accedere alle prestazioni del Fondo anche nel caso in cui le Aziende del trasporto pubblico locale attivino contratti di solidarietà;

- che l’integrazione alla NASpI, dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, provvede ad assicurare per tutta la durata della prestazione della NASpI, un livello di trattamento, comprensivo della NASpI pari al massimale NASpI (nell’importo riconosciuto per i primi tre mesi) maggiorato di euro 250 mensili per tutto il periodo di fruizione della NASpI.

Fonte: ASSTRA