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Accordo ONG per la regolazione dei co.co.co


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In data 9 aprile, Felsa Cisl, Nidil Cgil e UIL Temp hanno firmato l’ipotesi di accordo con le rappresentanze di AOI e LINK 2007 per la nuova regolamentazione dei rapporti di collaborazione coordinate e continuative attivabili dalle ONG (Organizzazioni non governative) e dalle OSC (Organizzazioni della Società Civile), con scadenza fissata al 31 marzo 2021. E’ il primo accordo a dover di fatto disciplinare completamente una forma contrattuale che, dopo l’abrogazione del contratto a progetto realizzata dal Jobs Act, non trova più una specifica regolamentazione nella normativa.

L’intervento della contrattazione collettiva risulta in questo contesto di fondamentale importanza. Di fatto il Jobs Act si è limitato ad istituire una presunzione di subordinazione quando le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La presunzione non si applica in presenza di un accordo collettivo nazionale che disciplini trattamento economico e normativo applicabile.

L’accordo collettivo firmato il 9 aprile interviene su molteplici aspetti del rapporto di collaborazione:

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE (ART. 3): In base al grado di esperienza e competenze sono individuati quattro profili professionali ulteriormente differenziati in base ai 4 ccnl applicabili dalle ONG/OSC per i propri lavoratori subordinati. Per ciascuno di essi viene definito il compenso minimo (TABELLA a, PAG. 7).

RECUPERO PSICOFISICO (ART. 4, LETT. G): Previsti 30 giorni di calendario per il recupero psicofisico del collaboratore con contratto di durata superiore ai quattro mesi

MATERNITA’ (ART. 4) : Sono state introdotte importanti novità per garantire una maggior tutela in caso di malattia, infortunio e soprattutto maternità. Nel caso di astensione obbligatoria, l’ONG/OSC corrisponderà un’indennità una tantum di 800,00 euro con sospensione del rapporto per l’intera durata del congedo obbligatorio, con una proroga di 180 giorni. In caso di impossibilità di proroga è possibile la proposta di un nuovo contratto e, in caso di non accettazione, da parte della collaboratrice, corrisponderà alla stessa un’indennità una tantum pari al 2,5% del compenso annuo, con un minimo di 300,00 ed un massimo di 600,00.

• MALATTIA (ART. 4, LETT. H): Anche per la malattia è prevista la possibilità di sospensione del contratto fino alla guarigione del collaboratore e comunque fino ad un massimo di un sesto della durata del contratto, se determinata, ovvero di trenta giorni per i contratti di durata determinabile.

• RECESSO DAL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE (ART. 5): Per il recesso del committente occorre la giusta causa.

ASSISTENZA SANITARIA-INTEGRATIVA (ART. 9): Viene riconosciuta ai collaboratori con contratti di durata pari o superiore a sei mesi.

COMMISSIONE PARITETICA (ART. 8): Le parti costituiranno una Commissione Paritetica per la gestione delle tematiche oggetto del presente contratto al fine di monitorare l’applicazione.