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Accordo Ferrovie dello Stato – premi di risultato 2017-2020.


In data 23 aprile è stato raggiunto l’accordo sui premi di risultato 2017-2020 tra il gruppo Ferrovie dello Stato e l’organizzazione ORSA Ferrovie. L’accordo, riguardante le 10 aziende del gruppo ( Holding F.S.; R.F.I.; Trenitalia; Ferservizi; Italferr; FS Sistemi Urbani; Italcertifer; Mercitalia Rail; Mercitalia Logistics e Mercitalia Transport & Services ) è stato suddiviso in due parti:

PREMI DI RISULTATO 2017:

Verrà erogato con una-tantum con la busta paga di giugno 2018 con i seguenti criteri:

• al premio non si applica la detassazione;
• nel premio sono ricomprese le assenze per ferie, ex festività, congedo di maternità/paternità, donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per gli RLS. Tutte le altre assenze costituiscono decurtazione del montante.
• Il premio non viene riconosciuto al personale cessato dal servizio a partire dal 1 gennaio 2017, che abbia sottoscritto un verbale di risoluzione consensuale con la Società (c.d. tombale).
• Importi 2017: Q 1 = 1000,00; Q 2 = 900,00; A = 850,00; B = 810,00; C = 780,00; D = 730,00; E = 680,00; F = 600,00.

Tali importi si intendono sostitutivi del premio di risultato non definito per il 2017 e non avranno alcun riflesso su alcun istituto contrattuale o di legge.

PREMI DI RISULTATO 2018-2019-2020:

Cambia radicalmente il sistema di riconoscimento e attribuzione del premio introducendo macro indicatori di Gruppo e aziendali (EBITDA) che consentiranno la piena erogazione, parziale o azzeramento del premio.

1. EBITDA di Gruppo comune a tutte le società;
2. EBITDA di società, specifico per ciascuna;
3. qualità verso la clientela comune a tutte le società e redditività, produttività, qualità prodotta, specifici per ciascuna società;
4. contributo individuale agli obiettivi dell'impresa, comune a tutte le società;
5. eventi di malattia;

Gli importi, da corrispondere nel mese di Giugno successivo all'anno di riferimento, sono così individuati: Q 1 = euro 1450,00; Q 2 = 1300,00; A = 1250,00; B = 1200,00; C = 1150,00; D = 1050,00; E =1000,00; F = 900,00.

I precedenti importi potranno essere destinati, su richiesta del lavoratore e a condizione che lo stesso abbia diritto alla detassazione ai sensi di legge, in tutto o in parte ad una delle seguenti forme di welfare (in tal caso è prevista un incremento del premio a carico azienda par al 10%):

a)Fondo pensione complementare Eurofer in aggiunta alla somma annua prevista;
b)assistenza sanitaria integrativa cui sono assicurati i dipendenti;
c)alle ulteriori forme di welfare aziendale di cui al punto 1 dell'art. 22 del CCNL FS del 16/12/2016 (da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione, compresi i servizi integrativi di mensa ad essi connessi, per asili nido, scuole, libri scolastici, trasporto scolastico, borse di studio, e per la frequenza di ludoteche, centri estivi e invernali, vacanze studio, oltre ai servizi di assistenza ai familiari anziani over 75enni o ai familiari non autosufficienti);
d)ad eventuali altre forme di welfare aziendale. Le somme corrisposte, qualora sostituite con forme di welfare, non concorrono a formare il reddito del dipendente nei limiti indicati, né sono soggette all’imposta sostitutiva IRPEF e alle addizionali regionali e comunali. Laddove le somme destinate al welfare non siano del tutto utilizzate, il residuo sarà destinato al Fondo Eurofer.

Fonte:Orsa Ferrovie