Stampa

Consiglio di Stato: legittima la precettazione in caso di sciopero nei servizi pubblici essenziali indetto senza preavviso


icona

Con la sentenza n. 2471 del 24.04.2018, il Consiglio di Stato afferma che, nei servizi pubblici essenziali, l’indizione di uno sciopero senza l’osservanza di alcun preavviso giustifica l’emanazione dell’ordinanza prefettizia di precettazione, con la quale viene imposto al personale di prestare l’attività di lavoro su tutti i turni di servizio, anche se non è stata previamente eseguita la procedura di raffreddamento del conflitto prevista dalla legge 146/1990.

Il fatto affrontato

I lavoratori, autisti di autobus presso un’azienda municipalizzata, indicono uno sciopero, senza il preavviso di 10 giorni richiesto dalla l. 146/1990, mentre stava per avere inizio il servizio mattutino del trasporto locale.
Il Prefetto, non avendo materialmente il tempo per portare avanti la procedura di composizione del conflitto, emette il provvedimento di precettazione senza dare corso alle fasi della desistenza e del tentativo di conciliazione.
In conseguenza di ciò, i prestatori propongono ricorso al TAR avverso l’ordinanza prefettizia, per violazione delle procedure richieste dalla l. 146/1990.

La sentenza

Il Consiglio di Stato censura la sentenza del TAR nella parte in cui la stessa aveva annullato l’ordinanza prefettizia sul presupposto che l’omissione dei 10 giorni di preavviso poteva riverberare effetti esclusivamente sul piano disciplinare per i lavoratori coinvolti.

Di contro il Consiglio di Stato sostiene, invece, che siano prive di pregio le argomentazione addotte dagli autisti, non potendo gli stessi invocare il mancato rispetto della procedura di raffreddamento di cui alla l. 146/1990, non avendo loro per primi osservato il termine di preavviso richiesto dalla medesima normativa.

Secondo la sentenza, infatti, il mancato rispetto del periodo minimo di preavviso, derogabile esclusivamente negli scioperi proclamati a difesa dell’ordine costituzionale od indetti in presenza di gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori, non ha effetti solo sul piano della libertà disciplinare, ma si ripercuote sul diritto degli utenti alle prestazioni del servizio pubblico essenziali.
Ciò legittima l’autorità prefettizia ad emanare, in via d’urgenza ed a tutela del suddetto interesse pubblico, un provvedimento di precettazione che paralizzi lo stato di agitazione.

Un’ordinanza avente un tale contenuto, che di fatto equivale all’imposizione del divieto di esercitare il diritto di sciopero, seppur per un periodo temporalmente limitato, risulta comunque legittima, a giudizio del Consiglio di Sato, in quanto finalizzata a garantire delle prestazioni pubbliche indispensabili per la collettività.

A cura di Fieldfisher