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Corte di Giustizia Europea: i diritti di partecipazione dei lavoratori nelle società europee


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Con la sentenza emessa, il 18.10.2022, nella causa C-677/20, la Corte di Giustizia UE afferma che la trasformazione di una società di diritto nazionale in società europea (c.d. SE), non deve ridurre i diritti di partecipazione dei lavoratori e dei sindacati nei processi decisionali aziendali.

Il fatto affrontato

Due organizzazioni sindacali ricorrono giudizialmente nei confronti di una società europea, denunciando che, a seguito della trasformazione dell’impresa tedesca in SE, era stato violato il diritto di coinvolgimento dei lavoratori nei processi decisionali aziendali.
La Corte federale del lavoro della Germania, investita del caso, chiede alla CGUE – tramite un rinvio pregiudiziale – se, sulla base del diritto comunitario, in caso di costituzione di una SE mediante trasformazione, gli elementi di una procedura di coinvolgimento dei lavoratori devono rimanere in misura equivalente a quelli previsti per la società di diritto tedesco.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che una società europea (c.d. SE), nata dalla trasformazione di una società di diritto interno, deve garantire un livello quantomeno identico (a quello inizialmente previsto) di coinvolgimento dei lavoratori nel processo decisionale aziendale.

In particolare, per la sentenza, all’interno del diritto dell’UE non è stato creato un unico modello europeo applicabile alle SE, in materia di coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori nel processo decisionale delle società, a fronte della grande varietà delle normative e delle prassi esistenti sul punto nei vari Stati membri.

Secondo i Giudici, così facendo il legislatore comunitario ha inteso scongiurare il rischio che la costituzione di una SE portasse alla riduzione, o addirittura alla scomparsa, dei diritti di coinvolgimento di cui godevano i lavoratori della società trasformata in forza della legge o delle prassi nazionali.

Su tali presupposti, la CGUE afferma il principio secondo cui “l’accordo sulle modalità relative al coinvolgimento dei lavoratori applicabile a una società europea (SE) costituita mediante trasformazione, di cui a tale disposizione, deve prevedere una votazione distinta al fine di eleggere, alla carica di rappresentanti dei lavoratori all’interno del consiglio di sorveglianza della SE, una determinata quota di candidati proposti dai sindacati, quando il diritto nazionale applicabile impone una siffatta votazione distinta in relazione alla composizione del consiglio di sorveglianza della società da trasformare in SE; nell’ambito di tale votazione, deve essere rispettata la parità di trattamento tra i lavoratori di detta SE, delle affiliate e delle dipendenze di quest’ultima, nonché tra i sindacati ivi rappresentati”.

A cura di Fieldfisher