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CISL : Partecipazione dei lavoratori nell’impresa. Depositata nuova proposta di legge.


partecipazione dei lavoratori

“La Partecipazione al Lavoro, per una governance d’impresa partecipata dai lavoratori ”: questo il nome della proposta di legge di iniziativa popolare sulla partecipazione dei lavoratori nelle aziende depositata dalla CISL presso la Cancelleria della Corte di Cassazione.

La proposta di legge prevede come riferimenti normativi l’art. 46 della Costituzione, la Carta sociale europea e tutto il quadro di regolamentazione comunitaria sul lavoro, avendo sempre come base i contratti collettivi nazionali e aziendali. 

Nella presentazione della proposta di legge vengono citati almeno 40 esempi di grandi gruppi aziendali – da Luxottica a Piaggio sino a Lamborghini e Leroy Merlin – che pur in carenza di supporti legislativi hanno trovato intese e sperimentato accordi che costituiscono esperienze consolidate di partecipazione. 

Il testo allegato punta a dare piena attuazione all’art. 46 della Costituzione, promuovendo e incentivando la partecipazione gestionale, finanziaria , organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese con una chiara ispirazione alle due forme di partecipazione di maggior successo a livello europeo, quella decisionale, tipica del modello tedesco, e quella finanziaria, diffusa in Francia. 

Il Disegno di legge prevede 22 articoli suddivisi in 9 titoli. L’ art. 2 esplicita per la prima volta nel nostro ordinamento le definizioni delle diverse forme di partecipazione : 

  1. gestionale , ossia la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa;
  2. economico-finanziaria , la partecipazione ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato;
  3. organizzativa , il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa;
  4. consultiva , la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e propostenel merito delle decisioni che l’impresa intende assumere.

Il Titolo II delinea la regolamentazione prevista per la partecipazione gestionale dei lavoratori nelle imprese S.P.A. che adottano il sistema dualistico di governance di cui agli art. 2409-octies e ss. del codice civile ( art. 3 ) ; l’ipotesi di partecipazione al consiglio di amministrazione delle società che non adottano il sistema dualistico con la nomina di uno o più amministratori rappresentanti degli interessi dei lavoratori sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi ( art. 4) e la disciplina la partecipazione nelle società a partecipazione pubblica con la nomina di almeno un amministratore rappresentante dei lavoratori ( art. 5 ).

Il Titolo III regola la partecipazione finanziaria dei lavoratori, introducendo un'importante novità nel quadro normativo vigente. 

L’articolo 8 introduce nell’ordinamento giuridico italiano un istituto poco conosciuto ma molto diffuso nel diritto anglosassone, il c.d. voting trust. Questo consente la destinazione di una piccola parte della retribuzione annuale dei lavoratori all’acquisto di azioni, per poi raccogliere queste ultime in un voting trust, titolato ad esprimersi negli organi sociali, a seconda del modello di governance adottato dalle imprese. In questo modo si evita il problema del frazionamento del diritto di voto, dando realmente voce e peso alla partecipazione azionaria di tutti i lavoratori e rappresentando in modo unitario e collettivo gli interessi. Le risorse del trust non sarebbero gestite direttamente dai sindacati, ma da un trustee, un gestore esterno, rigidamente vincolato a un mandato condiviso tra le parti sociali. L’unico esempio finora codificato di trust nell’ordinamento italiano è dato dall’articolo 6 della legge 25 giugno 2016, n. 112 (c.d. “Dopo di noi”) che ha introdotto un sistema di tutele per i disabili gravi che restano privi di sostegno familiare, tra cui, appunto, la possibilità di istituire un trust mediante il quale i genitori o i familiari di una persona disabile attribuiscono la titolarità di beni mobili e immobili a un soggetto di loro fiducia (trustee) affinché questi gestisca tali beni nell’interesse della persona disabile (beneficiario). 

Il Titolo IV regola la partecipazione organizzativa prevedendo un meccanismo premiale per le imprese che coinvolgono i lavoratori in progetti innovativi e per gli stessi lavoratori che si impegnino a fornire contributi per l’innovazione o l’efficientamento dei processi produttivi.

Il Titolo V introduce disposizioni in materia di partecipazione consultiva chiarendole diverse ipotesi in cui le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di essere consultate in via preventiva e obbligatoria ( art. 12 ). 

Il Titolo VI sancisce all’articolo 17 gli obblighi di formazione dei lavoratori e degli amministratori coinvolti nella partecipazione gestionale e consultiva e all’articolo 18 il diritto al ricorso a consulenti esterni. 

Il Titolo VII disciplina gli incentivi e sgravi fiscali per le imprese che attuino piani di partecipazione e piani di consultazione attraverso la formazione degli organismi paritetici ( art. 19 ), riconosciuti a condizione che i contratti collettivi siano depositati presso l’ ITL. Nello specifico la proposta di legge prevede : 

  • per i lavoratori la deducibilità ai fini IRPEF delle spese sostenute in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria, dall’acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari per un importo non superiore a 10.000 € annui ;
  • deduzione dal reddito di impresa , nel limite di 10.000 € annui degli interessi, e della quota parte del capitale , sui prestiti accordati ai lavoratori per la sottoscrizione o l’acquisto di strumenti finanziari ;
  • per le aziende un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contribuiti INAIL, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di deposito del contratto ;
  • sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento della NASpI.

La CISL avvierà da maggio una campagna di raccolta firme convinta che la proposta di legge possa rappresentare un valore aggiunto in termini di maggiore produttività, buone forme di flessibilità e difesa occupazionale a contrasto delle delocalizzazioni. 

Fonte: CISL