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Tribunale di Firenze: antisindacale impedire alle OO.SS. di intervenire sulla decisione di cessare l’attività


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Con il decreto del 20.09.2021, il Tribunale di Firenze afferma che è antisindacale la condotta della società che, in violazione degli accordi aziendali, decide autonomamente di procedere alla cessazione totale dell’attività, impedendo alle OO.SS. di interloquire sul punto.

Il fatto affrontato

L’OO.SS. propone ricorso ex art. 28 L. 300/1970, al fine di sentir dichiarare il carattere antisindacale delle condotte datoriali consistite:
- nell’aver omesso le procedure di consultazione e confronto previste dal CCNL aziende metalmeccaniche e da specifici accordi siglati con il sindacato ricorrente;
- nell’aver compiuto una serrata offensiva collocando tutti i dipendenti in ferie, permesso o aspettativa retribuita;
- nell’aver iniziato la procedura di licenziamento collettivo senza il preventivo ricorso agli ammortizzatori sociali.

Il decreto

Il Tribunale di Firenze rileva, preliminarmente, che gli accordi aziendali sottoscritti prevedono una vera e propria procedimentalizzazione delle decisioni in materia di occupazione ed esuberi, nell’ambito della quale la società si è impegnata (liberamente e volontariamente) ad effettuare le proprie scelte solo dopo aver adeguatamente informato il Sindacato.
Detta procedura non è, invece, stata seguita per addivenire alla scelta di chiudere definitivamente il sito produttivo, con conseguente violazione dei diritti della OO.SS., messa davanti al fatto compiuto e privata della facoltà di intervenire sull’iter di formazione della decisione datoriale.

Per il Giudice, inoltre, la volontà di limitare l’attività del sindacato è rinvenibile anche nella decisione di cessare immediatamente la produzione, con contestuale rifiuto della prestazione lavorativa di tutti i dipendenti.
Ciò senza addurre una specifica ragione che imponesse o comunque rendesse opportuno il suddetto rifiuto; circostanza questa che rende sicuramente la condotta datoriale contraria a buona fede.

Secondo il decreto in commento, invece, non è ravvisabile alcuna antisindacalità nel mancato utilizzo degli ammortizzatori sociali in alternativa alla chiusura.

Su tali presupposti, il Tribunale di Firenze accoglie il ricorso presentato dalla OO.SS., obbligando l’azienda a rinnovare correttamente l’informativa omessa e, conseguentemente, a revocare il procedimento ex L. 223/91 iniziato sulla base di una decisione presa in assenza del confronto, necessario anche se non vincolante, con il Sindacato.

A cura di Fieldfisher