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Tribunale di Bari: quando si integra la condotta antisindacale in caso di trasferimento d’azienda?


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Con il decreto del 21.02.2022, il Tribunale di Bari afferma il carattere antisindacale della condotta posta in essere dalla società che, non rispettando gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell’art. 47 L. 428/1990, si limita a comunicare alle OO.SS. il trasferimento dei dipendenti, così premettendo la funzione di garanzia riservata all’operato del sindacato.

Il fatto affrontato

L’organizzazione sindacale propone ricorso ex art. 28 L. 300/1970, al fine di sentir dichiarare l’antisindacalità della condotta tenuta dalla società che, nell’ambito di un trasferimento d’azienda attuato mediante fusione per incorporazione, non solo aveva fornito informazioni false e meramente pretestuose, ma non aveva neanche rispettato i termini prescritti dall’art. 47 della L. 428/1990.
Nel costituirsi in giudizio, l’azienda eccepisce, tra le altre cose, la carenza di legittimazione attiva dell’organizzazione istante, posto che l’oggetto del ricorso riguardava comportamenti esclusivamente incidenti su situazioni soggettive dei singoli lavoratori, senza intaccare in alcun modo le libertà sindacali.

Il decreto

Il Giudice afferma preliminarmente che, in caso di trasferimento d’azienda, l’effettività dell’esame congiunto – condizione essenziale per la correttezza dell’operazione societaria – dipende dalle informazioni che siano state fornite alle organizzazioni sindacali.

Per la sentenza, detta condizione viene meno, laddove le società interessate comunichino alle OO.SS. soltanto le conseguenze dell’operazione societaria, ossia il trasferimento dei dipendenti da una all’altra realtà imprenditoriale.

Secondo il Giudicante, inoltre, tale difetto della comunicazione iniziale non può essere in alcun modo sanato, posto che la rigida scansione temporale stabilita dall’art. 47 della L. 428/1990 impone che l’informativa preceda il momento di confronto e, quindi, non consente che essa avvenga solo in occasione dell’esame congiunto.

Su tali presupposti, il Tribunale di Bari accoglie il ricorso del sindacato e ordina la rimozione degli effetti dell’illecita condotta datoriale.

A cura di Fieldfisher