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Cassazione: legittimazione ad agire ex art. 28 l. 300/1970 per le OO.SS. che dimostrino il requisito della diffusività nazionale


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Con la sentenza n. 6322 del 14.03.2018, la Cassazione ha ribadito che la legittimazione ad agire con il procedimento previsto dall’art. 28 della l. 300/1970 spetta, esclusivamente, agli organismi locali delle organizzazioni sindacali che operino concretamente in gran parte del territorio nazionale; essendo esperibile, invece, dalle associazioni che difettino di tale requisito, un ricorso ex art. 414 c.p.c.

Il fatto affrontato

Un’organizzazione sindacale, esclusa dalle consultazioni inerenti ad una procedura di mobilità, ricorre giudizialmente, ai sensi dell’art. 28 della l. 300/1970, al fine di ottenere la repressione della condotta antisindacale tenuta dall’Ufficio Scolastico Provinciale coinvolto.

La sentenza

La Cassazione, preliminarmente, ribadisce che l'art. 28, l. 300/1970, riconosce la legittimazione ad agire per la repressione della condotta antisindacale non già a tutte le associazioni sindacali, ma solo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse.

Gli interessi che la procedura di cui all'art. 28 intende proteggere, infatti, vanno oltre quelli localistici e quelli soggettivi dei singoli prestatori, coincidendo, invece, con gli interessi di quelle associazioni che si propongono di operare e operano realmente a livello nazionale a tutela di una o più categorie di lavoratori.

Tale requisito della nazionalità, secondo la sentenza, non può desumersi né da dati meramente formali, né da una dimensione organizzativa e strutturale dell'associazione, seppur la stessa risulti firmataria di contratti collettivi di livello nazionale.

Ciò che rileva, per i Giudici di legittimità, è la diffusione del sindacato sul territorio nazionale, desumibile dallo svolgimento di un'effettiva azione sindacale non su tutto, ma su gran parte di esso, senza che in proposito sia indispensabile che l'associazione faccia parte di una confederazione né che sia maggiormente rappresentativa.

In presenza di tali requisiti devono, quindi, ritenersi legittimate anche le associazioni sindacali intercategoriali per le quali, però, i limiti minimi di presenza sul territorio nazionale devono ritenersi più elevati di quelli richiesti ad un’associazione di categoria.

Le organizzazioni che difettino, invece, del suddetto requisito della nazionalità, potranno esperire, a tutela dei propri diritti, un ordinario ricorso ex art. 414 c.p.c.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dall’organizzazione sindacale, non essendo stata in grado la stessa di dimostrare la propria diffusione a livello nazionale.

A cura di Fieldfisher