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Cassazione: l’assemblea sindacale può essere indetta anche da un solo componente delle RSU


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Con l’ordinanza n. 815 del 19.01.2021, la Cassazione afferma il seguente principio di diritto: “il combinato disposto degli artt. 4 e 5 dell' Accordo interconfederale del 10 gennaio 2014, deve essere interpretato nel senso che il diritto di indire assemblee, di cui all'art. 20 della legge n. 300 del 1970, rientra tra le prerogative attribuite non solo alla RSU considerata collegialmente, ma anche a ciascun componente della RSU stessa, purché questi sia stato eletto nelle liste di un sindacato che, nella azienda di riferimento, sia, di fatto, dotato di rappresentatività, ai sensi dell'art. 19 legge n. 300 del 1970, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013”.

Il fatto affrontato

Una organizzazione sindacale propone ricorso ex art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, al fine di sentir dichiarare l’antisindacalità della condotta tenuta dalla società e consistita nella mancata autorizzazione allo svolgimento di un’assemblea convocata unicamente dai componenti della RSU eletti nella lista della sigla ricorrente.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, sul presupposto che tutte le materie ricadenti nella sfera delle attribuzioni delle RSU – compresa la facoltà potestativa di indizione dell’assemblea – sono soggette al rispetto della regola maggioritaria.

L’ordinanza

La Cassazione - nel ribaltare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che l'Accordo Interconfederale sulla Rappresentanza del 10.01.2014, prevedente l’utilizzo del principio maggioritario in materia negoziale, non impedisce al singolo componente della RSU di indire un'assemblea retribuita.

Per la sentenza, infatti, la regola della maggioranza non si estende all'esercizio dei diritti e delle prerogative sindacali privi di portata decisionale.

Secondo i Giudici di legittimità, invero, il principio maggioritario risulta confermativo soltanto della natura di organismo collegiale della RSU - che come tale deve utilizzare la regola della maggioranza quale criterio democratico nel momento decisionale - senza, però, impedire, ai componenti della stessa di esercitare singolarmente tutti quei diritti sindacali che non vincolano in alcun modo gli altri membri.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dall’organizzazione sindacale.

A cura di Fieldfisher