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Cassazione: le motivazioni del trasferimento non devono essere inserite nella relativa comunicazione


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Con l’ordinanza n. 20691 del 28.06.2022, la Cassazione afferma che la comunicazione di trasferimento, non solo non è soggetta ad alcuna forma prestabilita, ma non deve neppure contenere l’indicazione delle motivazioni che hanno spinto il datore a porre in essere tale provvedimento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il provvedimento di trasferimento disposto per esigenze organizzative.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, non ritenendo fondata la doglianza del ricorrente circa la necessità di enunciare contestualmente al trasferimento le esigenze sottese allo stesso.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la comunicazione del trasferimento del lavoratore, come pure l’eventuale richiesta dei motivi e la relativa risposta, in difetto di una diversa previsione, sono assoggettate al principio generale di libertà delle forme.

Inoltre, per la sentenza, la comunicazione del trasferimento non deve neppure necessariamente contenere l'indicazione dei motivi sottesi a tale scelta datoriale.

Infine, secondo i Giudici di legittimità, non sussiste neanche un obbligo in capo a parte datoriale di rispondere al lavoratore che richieda i motivi giustificativi, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la legittimità del trasferimento venga contestata in giudizio.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, confermando la legittimità del suo trasferimento.

A cura di Fieldfisher