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Cassazione: illegittimo il licenziamento per g.m.o. irrogato perché il datore non ha più interesse a distaccare il dipendente


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Con la sentenza n. 5996 del 28.02.2019, la Cassazione afferma che, ai fini della legittimità di un licenziamento per g.m.o. irrogato ad un lavoratore distaccato presso un’altra impresa, il datore deve dimostrare l’esigenza aziendale che abbia portato alla soppressione del posto nella propria organizzazione e l’impossibilità di assegnazione a mansioni diverse, non rilevando, a tal fine, la cessazione dell’interesse al distacco.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento per g.m.o. irrogatogli dalla società datrice una volta cessato l’interesse della stessa a proseguire il distacco del dipendente presso un’azienda terza.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che il datore di lavoro non aveva provato né la soppressione del posto occupato all’interno della propria organizzazione né l’impossibilità di adibirlo a mansioni diverse.

La sentenza

La Cassazione afferma, preliminarmente, che i presupposti di legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della l. 604/1966 sono sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore, c.d. repéchage.

Per i Giudici di legittimità, laddove un tale licenziamento venga irrogato ad un lavoratore distaccato presso un terzo, gli elementi costitutivi del giustificato motivo oggettivo devono essere verificati con riferimento all'ambito aziendale del datore di lavoro distaccante.
Su quest’ultimo ricade anche l'onere di provare, con riguardo all'organizzazione aziendale esistente all'epoca del recesso, l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore a mansioni diverse da quelle che prima svolgeva.

Su tali presupposti, la Suprema Corte conclude affermando che non è sufficiente ad integrare il giustificato motivo oggettivo di licenziamento la mera cessazione dell'interesse al distacco o la soppressione del posto presso il terzo distaccatario.

A cura di Fieldfisher