Stampa

Cassazione: il trasferimento disciplinare per incompatibilità ambientale non integra il mobbing


icona

Con la sentenza n. 12632 del 12.05.2021, la Cassazione afferma che il trasferimento disciplinare disposto per incompatibilità ambientale non integra la fattispecie di mobbing, posto che l’intento dello spostamento non è quello di perseguitare il dipendente ma quello di ripristinare un ambiente di serenità lavorativa.

Il fatto affrontato

Il dirigente comunale ricorre giudizialmente per ottenere il risarcimento dei danni cagionatigli dalla condotta vessatoria tenuta nei suoi confronti dall'ente datore di lavoro e da un collega.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto – da un lato – che il procedimento disciplinare era stato avviato per assicurare la legalità dell'azione amministrativa e – dall’altro – che il trasferimento era stato disposto per comprovata incompatibilità ambientale.

La sentenza

La Cassazione - confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che l'elemento qualificante la condotta di mobbing non è da ricercarsi nella legittimità o illegittimità dei singoli atti, bensì nell'intento persecutorio che li unifica.

Secondo i Giudici di legittimità, non può ravvisarsi detto intento persecutorio laddove parte datoriale disponga un trasferimento disciplinare – legittimo o meno che sia – solo al fine di ripristinare un ambiente di serenità lavorativa.

Per la sentenza, infatti, in detta ipotesi l’intento datoriale non è quello di vessare o perseguitare il dipendente “scomodo”, ma quello di riportare all’interno del luogo di lavoro un clima di proficua tranquillità.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso del pubblico dipendente, non ritenendo integrata la fattispecie di mobbing nella condotta datoriale.

A cura di Fieldfisher