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Cassazione: il lavoratore che assiste un familiare disabile non può essere trasferito per ordinarie esigenze aziendali


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Con la sentenza n. 29009 del 17.12.2020, la Cassazione ribadisce il principio secondo cui, il diritto del lavoratore che assista con continuità un parente portatore di handicap, di non essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede, non può subire limitazioni in caso di mobilità connessa ad ordinarie esigenze tecnico-produttive dell'azienda.

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il trasferimento disposto dalla società datrice presso una diversa sede aziendale.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce che il provvedimento datoriale risultava lesivo delle prerogative riconosciutegli dalla L. 104/1992, in quanto tutore di un congiunto disabile.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che il datore di lavoro è tenuto a porre in essere gli "accomodamenti ragionevoli" per favorire le persone disabili, intendendosi con ciò le modifiche necessarie ed appropriate che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo da adottare.

Per i Giudici di legittimità, detto principio generale – volto a garantire alle persone disabili, nelle diverse situazioni, il godimento e l'esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali su base di uguaglianza con gli altri – si desume non solo dalla normativa interna, ma anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia Europea oltre che dalla Convenzione ONU e dalle direttive comunitarie intervenute in materia.

Per la sentenza, ne consegue che – a fortiori – il datore non può disporre il trasferimento di un dipendente che assista un familiare disabile senza il suo consenso, tanto più se detto provvedimento è dettato da esigenze non straordinarie.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore, dichiarando illegittimo il trasferimento del medesimo, disposto senza il suo consenso.

A cura di Fieldfisher