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Cassazione: il diritto al trasferimento ex lege 104/1992 nel pubblico impiego


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Con l’ordinanza n. 20523 del 27.06.2022, la Cassazione afferma che ai fini del diritto al trasferimento del pubblico dipendente - ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/1992 - la vacanza del posto è condizione necessaria ma non sufficiente, posto che l'Amministrazione resta libera di decidere se coprire detta vacanza ovvero privilegiare altre soluzioni.

Il fatto affrontato

Il pubblico dipendente propone domanda giudiziale volta a far accertare il suo diritto ad ottenere, ai sensi dell'art. 33, comma 5, L. 104/1992, il trasferimento presso una sede prossima alla sua residenza per poter assistere la madre portatrice di handicap grave.
La Corte d’Appello respinge la predetta domanda, deducendo che la norma richiamata non configura un diritto incondizionato del lavoratore.

L’ordinanza

La Cassazione rileva che il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto e illimitato, ma è assoggettato al potere organizzativo dell'Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, può rendere la posizione disponibile tramite un provvedimento di copertura del posto vacante.

Per la sentenza, il presupposto della vacanza del posto esprime, però, solo una mera potenzialità, che assurge ad attualità soltanto con la decisione organizzativa della P.A. che deve esprimere l'interesse concreto e attuale di procedere alla copertura del posto.

Secondo i Giudici di legittimità è, infatti, necessario addivenire ad un bilanciamento degli interessi in conflitto (interesse al trasferimento del dipendente ed interesse economico-organizzativo del datare), soprattutto in materia di rapporto di lavoro pubblico, laddove tale bilanciamento riguarda l'interesse della collettività.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dal lavoratore, dichiarando non accoglibile la sua domanda di trasferimento ex lege 104/1992.

A cura di Fieldfisher