Stampa

Cassazione: diritto al trasferimento del lavoratore che assiste un familiare disabile


rampa per disabili
icona

Con l’ordinanza n. 6150 del 01.03.2019, la Cassazione afferma che il diritto del dipendente di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, in quanto in stato di handicap grave ai sensi della l. 104/1992, sussiste non solo nel momento iniziale di instaurazione del rapporto, ma anche in ipotesi di successiva domanda di trasferimento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore chiede alla società datrice il trasferimento in una sede vicina al domicilio della sorella con necessità di assistenza essendo in condizione di handicap grave.
L’azienda nega il trasferimento, sostenendo che quanto disposto dall'art. 33, comma 5, l. 104/1992 potesse trovare applicazione solo nell'ipotesi di prima scelta della sede di lavoro e non anche in caso di trasferimento.
In conseguenza di ciò, il dipendente ricorre giudizialmente al fine di veder accertato il suo diritto al trasferimento.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che, con riferimento all'art. 33, comma 5, l. 104/1992, il diritto del familiare lavoratore - che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado in stato di handicap - di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro, mediante la scelta della sede di prima adibizione, ma anche nel corso del rapporto tramite domanda di trasferimento.

Secondo la sentenza, infatti, la ratio della predetta norma è unicamente quella di favorire l'assistenza al parente disabile, ed è irrilevante, quindi, che tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia già presente all'epoca dell'instaurazione dello stesso.

Per i Giudici di legittimità ne consegue che circoscrivere l'agevolazione in esame a favore dei familiari della persona diversamente abile al solo momento della scelta iniziale della sede di lavoro, equivarrebbe a tagliare fuori dall'ambito di tutela tutti i casi di esigenze di assistenza sopravvenute in un momento successivo, compromettendo i beni fondamentali protetti dalla Costituzione e dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 2006 e richiamati da numerose pronunce della Corte Costituzionale.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla Società, confermando il diritto del lavoratore al trasferimento presso un sede limitrofa al domicilio della sorella portatrice di handicap.

A cura di Fieldfisher