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Tribunale di Roma: illegittimo il trasferimento del ramo d’azienda che per funzionare deve appoggiarsi alla società cedente


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Con la sentenza n. 2080 del 04.03.2021, il Tribunale di Roma afferma che il trasferimento di un ramo d'azienda composto solo da personale che per proseguire il proprio lavoro deve necessariamente appoggiarsi alla società cedente risulta lesivo dell’art. 2112 c.c., dal momento che viene a mancare il necessario requisito dell’autonomia.

Il fatto affrontato

Venti lavoratori impugnano giudizialmente la cessione del ramo d’azienda cui erano adibiti per violazione dell’art. 2112 c.c.
A fondamento della predetta domanda, deducono che il ramo ceduto non possiede una propria autonomia, dovendo necessariamente appoggiarsi alla società cedente, che - anche dopo il trasferimento - continua a fornire alla cessionaria i servizi necessari al funzionamento.

La sentenza

Il Tribunale di Roma rileva, preliminarmente, che la cessione del ramo di azienda può interessare soltanto una realtà produttiva che sia funzionalmente autonoma già prima del trasferimento.

Secondo il Giudice, l'autonomia funzionale del ramo ceduto implica la capacità di quest'ultimo di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi e, quindi, di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato al momento della cessione.

In altre parole, per la sentenza, il ramo d'azienda trasferito deve configurarsi come una sorta di "micro-azienda", capace da sola di rendere il servizio che svolgeva nell'ambito della società cedente, senza necessità di dipendenza o interazione con quest'ultima.

Difettando detto requisito nel caso di specie – ove il trasferimento non aveva riguardato neanche i programmi informatici necessari per l’operatività del ramo ceduto – il Tribunale di Roma accoglie la domanda dei ricorrenti ed ordina il ripristino del loro rapporto di lavoro con l’originaria datrice.

A cura di Fieldfisher