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Corte di Giustizia Europea: i diritti dei lavoratori nell’ambito dei trasferimenti delle imprese in fallimento


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Con la sentenza emessa, il 28.04.2022, nella causa C-237/20, la Corte di Giustizia UE afferma che, in caso di trasferimento predisposto nell’ambito di una procedura di pre-pack e a condizione che tale procedura sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari, il cessionario può, in linea di principio, derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori.

Il fatto affrontato

Due società olandesi rilevano la maggior parte delle attività commerciali di una società fallita ed i contratti di lavoro di circa due terzi dei dipendenti di quest’ultima, applicando però ai prestatori condizioni meno favorevoli.
Un movimento sindacale dei Paesi Bassi ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarare l’illegittimità della deroga al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese.
In primo grado detto ricorso viene respinto, sul presupposto che la deroga era giustificata dalla circostanza che l’operazione era stata eseguita in c.d. pre-pack, ossia durante una liquidazione dell’impresa in attività che soddisfi al meglio i creditori e che mantenga, per quanto possibile, l’occupazione.
La Corte olandese – investita della questione in secondo grado – chiede alla CGUE, mediante un rinvio pregiudiziale, di fornire chiarimenti sull’interpretazione degli articoli da 3 a 5 della Direttiva 2001/23/CE, concernente il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese oggetto di una procedura fallimentare.

La sentenza

La Corte di Giustizia rileva, preliminarmente, che in caso di trasferimento predisposto nell’ambito di una procedura di pre-pack, il cessionario ha, in linea di principio, diritto di derogare al mantenimento dei diritti dei lavoratori, a condizione però che tale procedura sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari.

Per la sentenza, l’obbiettivo di tale deroga è quello di eliminare il grave rischio di un deterioramento del valore dell’impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera.

Il tutto, continua la Corte, al fine di bilanciare i due distinti interessi in gioco di ottenere il rimborso più elevato per l’insieme dei creditori e di mantenere, per quanto possibile, l’occupazione.

Su tali presupposti, la CGUE, statuisce che la deroga al mantenimento dei diritti dei lavoratori è possibile solo a condizione che:
- il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga;
- tale procedura sia aperta in vista della liquidazione dei suoi beni;
- detta liquidazione si svolga sotto il controllo di un’autorità pubblica competente.

A cura di Fieldfisher