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Cassazione: sussiste la responsabilità solidale solo in caso di trasferimento d’azienda


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Con l’ordinanza n. 15977 del 27.07.2020, la Cassazione afferma che, in tema di rivendicazioni economiche del dipendente, laddove non sia stato dedotto alcun trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., non sussiste alcuna responsabilità solidale fra le due società succedutesi nella titolarità del rapporto di lavoro.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, commessa presso un negozio di abbigliamento, propone due ricorsi per ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed il riconoscimento delle relative differenze retributive, evocando in giudizio, da un lato, una ditta individuale presso cui aveva prestato la sua attività nel periodo 05.12.2003/31.12.2007 e, dall’altro, una società a responsabilità limitata, alle cui dipendenze aveva svolto – nell’arco temporale 02.01.2008/28.06.2008 – le medesime mansioni nello stesso luogo.
La Corte d’Appello – riunite le cause – condanna le due società solidalmente al pagamento della somma pari al totale dei due importi richiesti dalla ricorrente.

L’ordinanza

La Cassazione - nel ribaltare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che la mera connessione parzialmente oggettiva e/o soggettiva, non può comportare l'individuazione sostanziale dei due diversi soggetti convenuti in una sola parte.

Parimenti, per la sentenza, detta individuazione non è possibile neppure in presenza di distinte pretese azionate in una sola domanda, a meno che le stesse non siano supportate da circostanziate deduzioni di parte tali da poter consentire una diversa qualificazione delle domande in termini di obbligazione solidale ovvero in alternativa di litisconsorzio necessario sostanziale.

Secondo i Giudici di legittimità, dunque, la sussistenza di una responsabilità solidale, in ipotesi di mutamento della titolarità del rapporto di lavoro, non è automatica, essendo, invece, necessario l’assolvimento di un onere probatorio - gravante sul lavoratore che avanzi rivendicazioni nei confronti di due diverse società - circa l’esistenza di un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.

A cura di Fieldfisher