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Cassazione: quando si integra il trasferimento d’azienda in caso di cambio d’appalto


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Con la sentenza n. 21615 del 22.08.2019, la Cassazione afferma che, in caso di cambio di appalto, si integra la fattispecie del trasferimento d’azienda, ex art. 2112 c.c., solo laddove vi sia il passaggio di beni di non trascurabile entità o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti (sul medesimo tema si veda: Cambio appalto e trasferimento d’azienda nell’art 29, c 3, d.lgs. 276/2003: una distinzione non sempre agevole).

Il fatto affrontato

Il lavoratore impugna giudizialmente il licenziamento irrogatogli da parte della società datrice, nell’ambito di una procedura collettiva, al termine del contratto d’appalto concernente il servizio regionale di emergenza “118”.
A fondamento della propria domanda, il medesimo sostiene, nell’ambito del cambio d’appalto, la configurabilità di un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, afferma che, in caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall'appaltatore uscente al trasferimento automatico all'impresa subentrante, ma occorre accertare in concreto se vi sia stato un trasferimento di azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c.

Per i Giudici di legittimità, la disciplina dell'art. 2112 c.c. si applica ogni qualvolta che, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa.

Secondo la sentenza, nell’ipotesi di cambio di appalto, il trasferimento d’azienda si integra qualora vi sia un passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all'attività di impresa, o almeno del "know how" o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti.

Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte accoglie il ricorso della società subentrante, sul presupposto che l’acquisto da parte della stessa di nuove autoambulanze è da considerarsi un elemento dirimente per spezzare ogni continuità con il complesso organizzato dal precedente appaltatore.

A cura di Fieldfisher