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Cassazione: legittimo il trasferimento del ramo ad una società dello stesso gruppo


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Con l’ordinanza n. 37291 del 29.11.2021, la Cassazione afferma che non deve essere considerato legittimo il trasferimento del ramo d’azienda avvenuto infragruppo, a condizione che la cedente e la cessionaria siano due società realmente distinte e distinguibili.

Il fatto affrontato

I lavoratori impugnano giudizialmente il trasferimento del ramo d’azienda presso cui erano adibiti, deducendo anche l’applicazione di un contratto collettivo prevedente una disciplina complessivamente più sfavorevole del loro rapporto.
La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, sul presupposto che non può considerarsi ostativa all’applicazione del regime di cui all’art. 2112 c.c. la circostanza che la società cedente sia controllante della cessionaria.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva, preliminarmente, che l'esistenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è idoneo, di per sé, a far venire meno l'alterità dei soggetti giuridici ed a configurare un unico centro di imputazione dei rapporti di lavoro.

Per la sentenza, a tal fine, occorrono altri requisiti, individuati in indici di simulazione o preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra le varie realtà coinvolte oppure nella mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un'unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale.

Secondo i Giudici di legittimità, laddove non siano presenti questi ulteriori requisiti, non vi è alcuna normativa né nazionale (art. 2112 c.c.) né comunitaria (Direttiva 2001/23) che impedisce il trasferimento di ramo d’azienda tra società appartenenti allo stesso gruppo.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dai lavoratori, confermando la legittimità del trasferimento del ramo d’azienda cui i medesimi erano adibiti.

A cura di Fieldfisher