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Cassazione: le conseguenze retributive in caso di nullità del trasferimento d’azienda


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Con l’ordinanza n. 39148 del 09.12.2021, la Cassazione afferma che, in caso di declaratoria giudiziale di nullità del trasferimento di azienda, tutte le vicende inerenti al rapporto di mero fatto instaurato tra il lavoratore e la cessionaria – ivi incluse quelle risolutive – non producono alcun effetto sulla cedente, che rimane gravata dei propri obblighi retributivi.

Il fatto affrontato

Il lavoratore propone ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere dalla società datrice il pagamento della somma di € 28.263,18 per retribuzioni non corrispostegli dall'ottobre 2013 al luglio 2014, a seguito della dichiarazione giudiziale di nullità della cessione del ramo d'azienda presso cui era adibito con ordine di ripristino del rapporto.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che la transazione intervenuta tra il ricorrente e la cessionaria non esonerava la cedente dal versamento delle retribuzioni richieste.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - rileva che, qualora sia dichiarata nulla la cessione di un ramo di azienda, ai lavoratori passati alle dipendenze del cessionario spetta la normale retribuzione da parte del cedente, non soggetta alla detrazione dell'aliunde perceptum e neppure alle vicende del rapporto col cessionario.

Per la sentenza, infatti, in tali ipotesi, il rapporto col cessionario è instaurato in via di mero fatto e, dunque, le vicende risolutive dello stesso non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente.

Secondo i Giudici di legittimità, pertanto, laddove intervenga una transazione tra la cessionaria ed il lavoratore, in ordine alla cessazione del rapporto di fatto instauratosi, ciò non libera la cedente dai propri obblighi retributivi nei confronti del dipendente trasferito.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società cedente originaria datrice di lavoro, confermando la debenza della somma ingiunta.

A cura di Fieldfisher