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Cassazione: in caso di trasferimento d’azienda illegittimo, l’obbligo retributivo permane in capo all’originario datore


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Con l’ordinanza n. 7977 del 21.04.2020, la Cassazione afferma che, in caso di declaratoria di illegittimità del trasferimento del ramo d'azienda, il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione anche dall'impresa cedente, essendo irrilevante che la prestazione sia stata eseguita solo nei confronti della società cessionaria.

Il fatto affrontato

La lavoratrice impugna giudizialmente il trasferimento del ramo d'azienda presso cui era adibita, richiedendo all’originario datore anche il pagamento della mensilità in cui aveva svolto la prestazione in favore della società cessionaria.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, ritenendo permanente il rapporto di lavoro tra le parti anche dopo il trasferimento dichiarato illegittimo.

L’ordinanza

La Cassazione - nel confermare la statuizione della Corte d’Appello - afferma, preliminarmente, che soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 c.c., che, in deroga all'art. 1406 c.c., consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto.

Diversamente, continua la sentenza, nell’ipotesi di invalidità del trasferimento, l’unicità del rapporto viene meno, determinando così l’instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il cessionario, alle cui dipendenze ed in favore del quale il lavoratore eroga la propria prestazione.
Il suddetto rapporto di lavoro viene instaurato in mero fatto e le relative vicende risolutive non sono idonee ad incidere sul rapporto giuridico ancora in essere con il cedente, anche se in stato di quiescenza fino alla declaratoria giudiziale di illegittimità del trasferimento.

Per i Giudici di legittimità, da ciò ne deriva che vi saranno due prestazioni lavorative differenti: una resa, in forza del rapporto di lavoro costituito a seguito della cessione del ramo di azienda, in favore del cessionario, l’altra giuridicamente erogata nei confronti dell’originario datore.
Su entrambi grava l’obbligo retributivo, senza che la corresponsione da parte dell’uno esoneri l’altro dal versamento

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso della società cedente, confermando la condanna della stessa a pagare la somma ingiuntale a titolo di retribuzione.

A cura di Fieldfisher