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Cassazione: illegittimo il trasferimento del ramo d’azienda avvenuto a breve distanza da una ristrutturazione


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Con la sentenza n. 21264 del 28.08.2018, la Cassazione afferma l’illegittimità della cessione di un ramo d’azienda avvenuta a breve distanza dall’operazione di ristrutturazione, non potendo, a causa di ciò, avere detto ramo l’autonomia necessaria per essere oggetto di trasferimento.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente al fine di sentir accertata l’illegittimità della cessione del ramo cui era stata assegnata in seguito alla ristrutturazione aziendale appena terminata.

La sentenza

La Cassazione, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello, dichiara l’illegittimità di un trasferimento di ramo d’azienda avvenuto a distanza di un brevissimo intervallo di tempo dalla ristrutturazione aziendale.
Ciò in quanto il ristretto lasso temporale non consente di conferire, al ramo ceduto, una struttura dotata di apprezzabile autonomia organizzativa ed economica.

Secondo i Giudici di legittimità, infatti, è possibile che l'autonomia del ramo ceduto possa sussistere anche in presenza di una struttura dematerializzata o leggera costituita in prevalenza da rapporti di lavoro organizzati, in modo idoneo, anche potenzialmente, allo svolgimento di una attività economica, ma soltanto a condizione che i lavoratori ceduti costituiscano un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come una sommatoria di dipendenti.

Non ravvisando tale condizione nel caso di specie, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, confermando la condanna della stessa a ripristinare immediatamente il rapporto di lavoro, reintegrando in servizio la prestatrice nelle medesime mansioni già svolte prima del trasferimento.

A cura di Fieldfisher