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Cassazione: il trasferimento d’azienda può essere provato anche per testi


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Con l’ordinanza n. 5320 del 18.02.2022, la Cassazione afferma che il lavoratore può provare per testi l’avvenuto trasferimento dell’azienda di cui era dipendente, posto che l’art. 2556, primo comma, c.c. richiede la prova scritta del contratto, ma soltanto per le parti contraenti e non anche per i terzi.

Il fatto affrontato

Il lavoratore propone opposizione allo stato passivo del fallimento della società cessionaria – presso cui aveva svolo la propria attività a seguito del trasferimento dell’azienda originaria datrice – per un credito di lavoro maturato dal 24 luglio 2001 al 31 gennaio 2012.
Il Tribunale rigetta la predetta domanda, sul presupposto che la vicenda traslativa dell'azienda doveva essere provata documentalmente, ai sensi dell'art. 2556 c.c., non bastando al riguardo la prova per testi.

L’ordinanza

La Cassazione - nel ribaltare la statuizione di merito - rileva, preliminarmente, che nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'opponente deve soltanto indicare specificatamente i documenti di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato.
In difetto della produzione di uno di essi, è il tribunale che deve disporne l'acquisizione dal fascicolo d'ufficio della procedura fallimentare ove sono custoditi.

Per la sentenza, inoltre, l'art. 2556, primo comma, c.c. prevede che i contratti aventi per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento di azienda necessitano la forma scritta ad probationem solo con riguardo alle parti contraenti.

Secondo i Giudici di legittimità, ne deriva che da parte dei terzi, quali sono i lavoratori, la prova del trasferimento dell'azienda non è soggetta ad alcun limite ed il relativo onere può essere assolto anche per mezzo di testimoni.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore, ritenendo raggiunta la prova dell’avvenuto trasferimento d’azienda.

A cura di Fieldfisher