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Cassazione: i termini decadenziali per l’impugnazione della cessione del ramo d’azienda


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Con la sentenza n. 28750 del 07.11.2019, la Cassazione afferma che - nell'ambito di un trasferimento di ramo d'azienda - qualora un lavoratore reclami il diritto ad essere ricompreso nel perimetro del segmento aziendale coinvolto, al fine di proseguire il proprio rapporto con il soggetto cessionario, non trovano applicazione i termini di decadenza previsti dall'art. 32, comma 4, della l. 183/2010.

Il fatto affrontato

La lavoratrice, avendo prestato servizio all'interno del ramo d'azienda oggetto di cessione, ricorre giudizialmente al fine di chiedere il riconoscimento del proprio diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro con l'impresa cessionaria.

La sentenza

La Cassazione, ribaltando quanto stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’Appello, afferma che la previsione di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) della l. 183/2010 - che prevede l’obbligo di un’impugnazione stragiudiziale entro 60 giorni che deve essere seguita da un ricorso giudiziale nei successivi 180 giorni - è relativa soltanto alle ipotesi in cui il lavoratore contesti la cessione del contratto o, meglio, il passaggio del rapporto di lavoro.

Secondo la sentenza, invece, restano estranee ai predetti termini decadenziali le ipotesi in cui il lavoratore voglia avvalersi del trasferimento di azienda (formalmente deliberato dal datore di lavoro cedente) - al fine di ottenere il riconoscimento del passaggio e della prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario - oppure chieda di accertare l'avvenuto trasferimento di azienda che assuma realizzato in fatto.

Per i Giudici di legittimità, la predetta norma, portando ad una importante limitazione temporale per l’esercizio dell’azione giudiziaria, ha carattere eccezionale e non può che essere interpretata in maniera molto rigorosa, senza alcuna possibilità di applicazione analogica.

Applicando i predetti principi al caso di specie, la Suprema Corte accoglie il ricorso della lavoratrice, sul presupposto che la stessa non era incappata in alcuna decadenza.

A cura di Fieldfisher