Stampa

Cassazione: dopo il trasferimento d'azienda, legittimo il licenziamento se basato su una reale riorganizzazione aziendale


icona

Con l'ordinanza n. 24835 del 09.10.2018, la Cassazione afferma che la società cessionaria è legittimata a recedere dal rapporto in essere con i lavoratori dell’impresa ceduta, laddove l'organizzazione aziendale subisca delle modifiche rispetto alle quali la posizione dei dipendenti trasferiti risulta in esubero (sul punto si veda: Il trasferimento di ramo d’azienda nella giurisprudenza).

Il fatto affrontato

La lavoratrice, dirigente presso una società operante nel campo dei trasporti, impugna giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo irrogatole poco dopo il trasferimento del ramo d'azienda presso il quale era impiegata.
La medesima, con la suddetta domanda, chiede l’accertamento dell'illegittimità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato sulla cessione aziendale e, quindi, irrogato in violazione delle norme poste a tutela dei dipendenti di imprese oggetto di trasferimento.
La Corte d’Appello respinge il ricorso, sul presupposto che il recesso era fondato non sul trasferimento di ramo, ma sulla nuova organizzazione aziendale adottata dalla società cessionaria.

L’ordinanza

La Cassazione, confermando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che, se è vero che l’art. 2112 c.c. dispone che il trasferimento non può essere di per sé ragione giustificativa di un licenziamento, altrettanto vero è che detta norma fa comunque salvo il potere di recesso del datore secondo le prerogative al medesimo attribuite dalla normativa generale.

Per la sentenza, ne consegue che il trasferimento di azienda non può impedire un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, laddove lo stesso sia fondato su una reale esigenza inerente la struttura aziendale.
Secondo la Suprema Corte, ai fini della valutazione della legittimità del recesso datoriale, risulta irrilevante il fatto che la riorganizzazione dell’azienda avvenga in un momento contestuale al trasferimento, trattandosi di una legittima prerogativa riconosciuta alla parte datoriale.
Unico onere posto in capo all’imprenditore è, quindi, quello di dimostrare che il licenziamento è direttamente connesso alla citata riorganizzazione.

Su tali presupposti, i Giudici di legittimità, posto che, nel caso di specie, la società ha dimostrato di aver accentrato al vertice aziendale la funzione ricoperta dalla lavoratrice, respingono il ricorso proposto dalla medesima.

A cura di Fieldfisher