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Cassazione: come si prova la cessione d’azienda?


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Con l’ordinanza n. 33814 del 16.11.2022, la Cassazione afferma che, in coerenza con la disciplina dettata dall'Unione Europea, si ha una cessione di ramo d'azienda allorquando il complesso di beni ceduto mantenga una propria identità, tale da consentirgli di proseguire l’attività svolta prima del trasferimento.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di essere ammesso allo stato passivo della società divenuta sua datrice all’esito di una cessione del ramo d’azienda presso cui era adibito.
Il Tribunale rigetta la predetta domanda, negando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società fallita.
Avverso detta pronuncia, il lavoratore ricorre per cassazione, deducendo che il trasferimento del ramo d’azienda – negato dalla pronuncia di merito – era provato dalla comunicazione inviatagli a firma congiunta della cedente e della cessionaria.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva, preliminarmente, che la cessione di ramo d'azienda è configurabile ove venga ceduto un complesso di beni che oggettivamente si presenti quale entità dotata di una propria autonomia organizzativa ed economica funzionalizzata allo svolgimento di un'attività volta alla produzione di beni o servizi.

Per la sentenza, criterio decisivo per stabilire se si configuri un trasferimento d’azienda – secondo la normativa dettata dalla Direttiva n. 2001/23/CE – è l’individuazione della circostanza che l'entità economica, indipendentemente dal mutamento del titolare, conservi la propria identità.

Secondo i Giudici di legittimità, la prova dell'esistenza di tutti i requisiti che condizionano l'operatività del trasferimento incombe su chi intenda avvalersi degli effetti previsti dall'art. 2112 c.c. e, in particolare, spetta alla società cedente l'onere di allegare e provare l'insieme dei fatti concretanti il trasferimento stesso.

Su tali presupposti, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dal lavoratore.

A cura di Fieldfisher