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Tribunale di Firenze: illegittimo l’utilizzo del contratto a termine per far fronte ad esigenze stabili e durevoli


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Con la sentenza n. 794 del 26.09.2019, il Tribunale di Firenze afferma che la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato per far fronte ad esigenze stabili e durevoli, rappresenta sempre un abuso del diritto, che ha quale conseguenza la declaratoria di nullità del termine e la conversione del rapporto di lavoro con diritto del prestatore al risarcimento del danno.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di chiedere l’accertamento della nullità del termine apposto al contratto sottoscritto con la società datrice nel 2015 e prorogato per 5 volte sino al giugno 2016.
La società si costituisce affermando la perfetta aderenza di tali contratti alla normativa vigente (Jobs Act), che non richiedeva le indicazioni delle causali di ricorso al lavoro temporaneo ed affidava il controllo della flessibilità solo ai limiti quantitativi e di durata.

La sentenza

Il Tribunale di Firenze rileva, preliminarmente, che - ai sensi dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 1999 (attuato poi con la Direttiva 1999/70/Ce) - il contratto a termine deve essere considerato un’eccezione, rispetto alla regola rappresentata dal lavoro a tempo indeterminato.

Secondo la sentenza, l’eccezionalità consente di ammettere l’utilizzo del lavoro a termine esclusivamente per soddisfare esigenze transitorie che, in quanto tali, non potrebbero essere assorbite mediante contratti di durata indeterminata.
Contrariamente, l’utilizzo dei rapporti di lavoro a tempo determinato per far fronte ad esigenze non provvisorie, ma permanenti e durevoli, rappresenta una violazione di uno dei principi cardine del diritto del lavoro di matrice europea.

Per il Giudice, ne consegue che, in ossequio ai richiamati diktat comunitari, la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato per soddisfare esigenze stabili e durevoli costituisce un abuso che comporta la nullità della clausola appositiva del termine, ai sensi dell’art. 1418 c.c.

Su tali presupposti, il Tribunale di Firenze accoglie il ricorso presentato dal lavoratore, disponendo la conversione del contratto a termine dal medesimo stipulato con la società datrice in un contratto a tempo indeterminato.

A cura di Fieldfisher