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Tribunale di Brescia: il socio di maggioranza di una società può essere anche dipendente della stessa


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Con la sentenza del 25.01.2022, il Tribunale di Brescia afferma che il socio di maggioranza di una società può intrattenere con la stessa anche un rapporto di lavoro subordinato, a condizione che non sia titolare, in via esclusiva, della totalità dei poteri di gestione.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere l’accertamento dell'invalidità del provvedimento con cui l’INPS, all'esito di un accertamento eseguito congiuntamente all'ITL, aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 09.10.2008 al 28.02.2017 con la società della quale era anche socio di maggioranza.
A fondamento della predetta domanda, il medesimo deduce di aver svolto, per tutto il periodo in contestazione, attività di natura meramente esecutiva e di essere stato sottoposto al potere direttivo delle figure del capocantiere, del responsabile tecnico e del responsabile amministrativo.

La sentenza

Il Tribunale di Brescia rileva, preliminarmente, che in tema di rapporto di lavoro alle dipendenze di una società di capitali non sussiste alcuna incompatibilità di principio tra la qualità di socio titolare della maggioranza del capitale sociale della società e quella di lavoratore subordinato alle dipendenze della stessa.

Secondo il Giudice, non vi sono ostacoli alla configurabilità di un siffatto rapporto neppure quando la percentuale del capitale detenuto corrisponda a quella minima prevista per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, attesa la sostanziale estraneità dell'organo assembleare all'esercizio del potere gestorio.

Diversamente, per la sentenza, risulta non configurabile un rapporto di lavoro con la società quando il socio (a prescindere dalla percentuale di capitale posseduto e dalla formale investitura a componente dell'organo amministrativo) abbia di fatto assunto, nell'ambito della società, l'effettiva ed esclusiva titolarità dei poteri di gestione.

Su tali presupposti, il Tribunale di Brescia - non ravvisando quest’ultima ipotesi nel caso di specie - accoglie il ricorso e dichiara la natura subordinata del rapporto oggetto di contestazione.

A cura di Fieldfisher