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Smart working : procedura semplificata o ordinaria ? I chiarimenti ministeriali


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L'art. 25 bis del Decreto Aiuti bis (D.L. n. 115/2022, convertito con modificazioni in Legge 21 settembre 2022, n. 142) ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 la procedura emergenziale semplificata di comunicazione telematica dello smart working per i lavoratori del settore privato, senza quindi la necessità di sottoscrizione dell'accordo individuale.  

Una conferma tardiva, se si considera che la precedente scadenza dello smart working semplificato era fissata alla fine di agosto e che dal 1° settembre le aziende si sono attivate per la stipula degli accordi individuali con i lavoratori, presupposto per la continuazione dell’esperienza del lavoro agile.

Vista la parziale sovrapposizione tra due procedure, quella emergenziale/ semplificata e quella ordinaria a pieno regime solo dal 31.12.2022, il Ministero del Lavoro, con comunicato del 28 settembre scorso, chiarisce quanto segue : 

• la procedura semplificata può essere utilizzata esclusivamente per le comunicazioni di smart working aventi per oggetto periodi di lavoro agile che terminano il 31 dicembre 2022;

• Qualora si estendano temporalmente oltre il 31 dicembre, anche se in presenza di accordi individuali già sottoscritti, i datori di lavoro dovranno attenersi alla procedura ordinaria, di cui al D.M. n. 149 del 22 agosto 2022, nel rispetto della scadenza del 1° novembre. 

Si ricorda inoltre che la Legge di conversione del Decreto Aiuti Bis ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 il diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile per: 

• c.d. lavoratori fragili anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

• lavoratori con figli minori di 14 anni a condizione che la mansione sia compatibile e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore o beneficiario di strumenti di sostegno al reddito;

• lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da Covid19, in ragione dell'età o della condizione di rischio accertate dal medico competente a condizione che la mansione sia compatibile.

Fonte: Min. Lavoro