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Min. Lavoro – Interpello n. 2/2021 : Acausalità nella somministrazione a termine. Una ricognizione della normativa emergenziale


agenzie per il lavoro
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Con l’ interpello n. 2/2021 il Ministero del Lavoro, in risposta ad un’istanza presentata dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali ( CSEA ), chiarisce un aspetto già di per sé pacifico della normativa emergenziale riguardo la portata dell’articolo 8, comma 1, lettera a), D.L. 104/2020 ( cd. DL Agosto ), che – in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – consente, in deroga all’articolo 21, D.Lgs. 81/2015, di prorogare o rinnovare un rapporto di lavoro a tempo determinato anche somministrato, in assenza delle causali di cui all’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015. 

Il chiarimento di maggior rilievo riguarda lo spostamento al 31 marzo 2021 del termine finale per l’esercizio di tale facoltà di rinnovo o proroga senza causale, ex articolo 1, comma 279, L. 178/2020. Quest’ultimo non riconosce una nuova possibilità di rinnovo o proroga, laddove la stessa sia già stata in precedenza esercitata: infatti l’articolo 93, comma 1, D.L. 34/2020, come modificato dal D.L. 104/2020 e dalla L. 178/2020, espressamente prevede che tale facoltà è utilizzabile “per una sola volta”. Tale interpretazione risulta, peraltro, in linea con la ratio di salvaguardia dei livelli occupazionali propria della normativa emergenziale. 

Sull'argomento: Somministrazione e contratti a termine : novità e conferme nel DL Agosto

Per quanto concerne il lavoro somministrato, il Ministero del Lavoro coglie l’occasione per effettuare una ricognizione normativa delle disposizioni in materia. Il rapporto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore è soggetto alla disciplina propria del contratto a termine, dettata dal Capo III (artt. 19-29) del medesimo d.lgs. n. 81/2015, con la sola esclusione delle disposizioni riguardanti: stop & go ( art. 21, comma 2 – intervallo minimo tra due successivi contratti a termine di 10 o 20 giorni a secondo della durata del primo contratto ) ; percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti nel limite del 20% degli occupati a tempo indeterminato ( art. 23 ) ; diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato ( art. 24 ). 

Tra le esclusioni non sono, invece, contemplate le altre disposizioni dell’articolo 21, tra cui il comma 01 – introdotto dal D.L. n. 87/2018 (cd. decreto “Dignità”), come convertito dalla legge n. 96/2018 – che richiama l’obbligo delle causali di cui all’articolo 19, comma 1, per qualsiasi ipotesi di rinnovo di un contratto a termine, nonché per le proroghe eccedenti i 12 mesi. Causali che nel caso della somministrazione vanno necessariamente riferite all’utilizzatore. 

Nel caso della somministrazione per la proroga deve, tuttavia, farsi riferimento anche all’articolo 34, comma 2, in base al quale il termine inizialmente apposto al contratto di lavoro stipulato dall’agenzia di somministrazione può sempre essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore. 

In proposito si rileva che l’articolo 22 del CCNL per le agenzie di somministrazione, firmato in data 15 ottobre 2019, ha previsto per ogni singolo contratto di somministrazione a termine un massimo di: 

  • 6 proroghe nell’arco del limite legale di 24 mesi;
  • 8 proroghe nell’eventualità in cui il CCNL applicato dall’utilizzatore estenda la durata massima dei contratti a termine oltre i 24 mesi.

La norma sulla proroga di cui all’articolo 34, comma 2, deve comunque essere letta in combinato disposto con la previsione di cui all’articolo 21, comma 01, del d.lgs. n. 81/2015, che richiede – ove la proroga stessa superi i dodici mesi – la presenza delle causali.

La deroga introdotta dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 riguarda, a ben vedere, proprio il comma 01 dell’articolo 21 del d.lgs. n. 81/2015, che è normalmente applicabile anche al contratto di somministrazione, il cui rinnovo e la proroga eccedente i 12 mesi sono dunque in via ordinaria subordinati alla presenza delle causali, riferite all’utilizzatore.

Fonte: Min. Lavoro