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INPS – Mess. n. 3359 del 17.09.2019 : L' amministratore può essere un lavoratore subordinato?


contratto di lavoro subordinato e amministratori
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Con il mess. n. 3359 del 17.09.2019 , il Coordinamento Legale dell’ INPS illustra il consolidato orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimità riguardo la compatibilità tra la titolarità di cariche societarie e l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con la persona fisica che l’amministra. L’indagine è ovviamente finalizzata alla corretta instaurazione del rapporto contributivo.

E’ solo a partire dagli anni 90 che la giurisprudenza della Suprema Corte si è uniformata al criterio generale in base al quale l’incarico per lo svolgimento di un’attività gestoria, come quella dell’amministratore in una società di capitali, non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato. Ad eccezione di alcune casistiche che necessitano di alcune specificazioni.

E’ così che l’ INPS, con il mess. n. 3359 del 17.09.2019, indica quelle posizioni societarie in cui è astrattamente configurabile un rapporto di lavoro subordinato ( ad esempio la carica di presidente oppure, a secondo dell’ampiezza della delega, l’amministratore delegato ), da quelle in cui tale possibilità è esclusa ( socio unico e amministratore unico ).

Con particolare riferimento al requisito del vincolo di subordinazione, è ben noto che l’elemento qualificante il rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c. è l’assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società.

Talvolta, come nel caso del lavoro dirigenziale, tale vincolo può attenuarsi per effetto della particolare natura delle mansioni o per le condizioni in cui queste sono svolte. Ci sono, infatti, prestazioni lavorative che per la loro natura creativa, intellettuale, professionale o, per l’appunto, dirigenziale, non si prestano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro o con continuità regolare anche negli orari, altro indice distintivo della subordinazione.

Ne consegue che per accertare la sussistenza della subordinazione nel caso oggetto di esame, come in altri casi limite, risulta necessario ricorrere a criteri complementari e sussidiari come: l’indicazione della qualifica indicata nel contratto; il conferimento della carica da parte dell’organo amministrativo e, più in generale, il coordinamento dell’attività all’assetto organizzativo del datore di lavoro.

Di contro, laddove “non sussista alcuna formalizzazione di un contratto di lavoro subordinato di dirigente e risulti l’esercizio diretto (anzi predominante e fortemente personalizzato) della gestione della società in ragione del rapporto di immedesimazione organica, è evidentemente necessario, al fine di distinguere i due ruoli, un quid pluris”, da rinvenirsi nella specifica caratterizzazione delle mansioni svolte, sia pure in un contesto di ampi poteri di iniziativa e discrezionalità (cfr. Cass. n. 18414/2013).

Il mess. n. 3359 del 17.09.2019 INPS, nel trarre le conclusioni dal percorso svolto dalla giurisprudenza nel valutare la compatibilità dello status di amministratore di società con il lavoro subordinato, tiene conto che non si può prescindere da un accertamento caso per caso, volto a considerare la sussistenza di una serie di condizioni ritenute necessarie per la configurabilità della subordinazione:

Presenza del potere deliberativo (come regolato dall’atto costitutivo e dallo statuto), diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato all’organo (collegiale) di amministrazione della società nel suo complesso e/o ad un altro organo sociale espressione della volontà imprenditoriale il quale esplichi un potere esterno;

• La rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione (anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale) e cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la carica sociale, all’effettivo potere di supremazia gerarchica (potere direttivo, organizzativo, disciplinare, di vigilanza e di controllo) di un altro soggetto ovvero degli altri componenti dell’organismo sociale a cui appartiene;

• Il soggetto svolga, in concreto, mansioni estranee al rapporto organico con la società; in particolare, deve trattarsi di attività che esulino e che pertanto non siano ricomprese nei poteri di gestione che discendono dalla carica ricoperta o dalle deleghe che gli siano state conferite.

Fonte: INPS _ Mess. n. 3359  del 17.09.2019