Con la circ. n. 6 del 19.01.2023 , l’ INPS riepiloga il quadro normativo di riferimento delle prestazioni occasionali e fornisce indicazioni in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023.
La Legge 29 dicembre 2022 n 197 introduce novità per entrambe le modalità di acquisizione delle prestazioni ossia il Libretto famiglia per le persone fisiche e il Contratto di Prestazione Occasionale per professionisti, autonomi e imprenditori. Le novità riguardano :
- Importo massimo di compenso erogabile : E’ stato esteso l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori che, dal 1° gennaio 2023, è pari a 10.000 euro ;
- Ampliata la platea degli utilizzatori : Sempre dal 1° gennaio, possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale i datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- Parzialmente abrogato il regime particolare per le aziende alberghiere e ricettive che potranno ora utilizzare prestazioni occasionali nei limiti dimensionali previsti per tutti gli altri utilizzatori ;
- I limiti economici definiti dalla normativa di riferimento vengono estesi anche alle attività lavorative occasionali, svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night club e simili, individuate con Codice Ateco2007 93.29.1.
- Divieto generale di utilizzo delle prestazioni occasionali nel settore dell’agricoltura, nonostante un regime transitorio per il biennio 2023 – 2024 che prevede l’ inoltro al centro per l’ Impiego di una comunicazione obbligatoria;
La circolare specifica che le disposizioni relative al settore agricolo saranno oggetto di una successiva circolare.
Per ogni altro profilo di disciplina delle prestazioni occasionali l’ INPS rinvia a quanto indicato dalle circ. n. 107 del 05.07.2017 e la circ. n. 103 17.10.2018.
Fonte: INPS