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INL – Nota n. 804/2021 : Contratto a termine e deroga assistita – Attenzione ai reiterati mutamenti di livello


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Con nota n. 804/2021 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro, in risposta ad una richiesta di parere avanzata dal ITL di Genova, fornisce chiarimenti riguardo la corretta applicazione della procedura prevista dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 in materia di rinnovo dei contratti a termine in deroga assistita. 

Per approfondire : Il contratto a termine “in deroga assistita” presso l’Ispettorato

L’ ITL di Genova ha chiesto indicazioni sulla corretta interpretazione della norma, a fronte di numerose istanze di rinnovo con modifica del livello contrattuale. La richiamata norma consente al datore di lavoro di stipulare un ulteriore contratto a termine di 12 mesi dinnanzi all’ispettorato, una volta raggiunta la durata massima pari a 24 mesi fissata per legge, ovvero la diversa durata stabilita dalla contrattazione collettiva. 

La formulazione letterale della norma induce a ritenere che la procedura sia applicabile solo nell’ipotesi in cui sia stata raggiunta la durata massima tra lo stesso datore di lavoro e lavoratore alle stesse condizioni che disciplinano le proroghe e i rinnovi dei rapporti a termine ( art. 19, c. 2, d.lgs. n. 81/2015 ), ossia lo svolgimento di mansioni dello stesso livello e categoria dei primi 24 mesi di lavoro a termine. 

ATTENZIONE ALLA REITERATA SUCCESSIONE : 

L’ Ispettorato chiarisce che la procedura di deroga assistita si applica solo nell’ipotesi in cui tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore sia stato raggiunto il termine di durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva. 

Qualora invece il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano ex novo un contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti, non vi è la necessità di avanzare istanza di deroga assistita. 

Ne consegue che ove il lavoratore sottoscriva più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e di categoria legale) ai fini del calcolo della durata massima, non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, legati dal medesimo inquadramento. 

Tuttavia le aziende dovranno fare attenzione alla reiterata successione di contratti che prevedono mutamenti di livello. Nel caso in cui l’ Ispettorato Territoriale avanzi dubbi o perplessità in merito al diverso inquadramento, la sede territorialmente competente può promuovere l’intervento ispettivo al fine di verificare in concreto che la sottoscrizione dei contratti a termine sia conforme alla legge. 

Fonte: INL – Nota n. 804/2021