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INL – Nota n. 1026 del 23.11.2020 : Apprendistato – Possibile la successione ma non la trasformazione


apprendista e formatore
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Con nota n. 1026 del 23.11.2020 , l’ Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL ) fornisce il proprio parere circa la possibilità di procedere alla trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, ovvero consentire la successione di due contratti della stessa tipologia di apprendistato duale, finalizzati al conseguimento di titoli di studio successivi. 

In particolare è stato precisato che non è possibile la trasformazione di un contratto di apprendistato di I livello in apprendistato di alta formazione e ricerca, in quanto la disciplina dettata dal D.Lgs. 81/2015, agli articoli da 41 a 47, prevede espressamente tale possibilità esclusivamente per l’apprendistato professionalizzante, delegando peraltro la contrattazione collettiva all’individuazione della “durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato”, nel rispetto dei requisiti previsti all’art. 42, c.5, del D.Lgs. n. 81/2015.

Al contrario, non si ravvisano, in assenza di esplicite previsioni normative o contrattuali, ragioni ostative alla successione di 2 contratti della stessa tipologia di apprendistato duale finalizzati al conseguimento di titoli di studio successivi, sempreché il piano formativo sia diverso rispetto a quello già portato a termine, circostanza certamente ravvisabile laddove il nuovo contratto di apprendistato sia finalizzato ad acquisire un titolo di studio ulteriore rispetto a quello già conseguito anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato di I livello.

Tale impostazione è sostanzialmente in linea con il dettato normativo e con gli indirizzi espressi dapprima dalla Corte di Cassazione con sent. N. 17574 del 1.11.2004, secondo cui “…è ben possibile che un lavoratore già impegnato con un contratto di natura formativa possa essere parte di un ulteriore contratto che abbia come oggetto altro tipo di formazione, anche se astrattamente rientri nella stessa qualifica contrattuale, purché l’ulteriore contratto sia idoneo a conferire una professionalità diversa da quella già acquisita”, e successivamente dal Ministero del Lavoro il quale ha evidenziato come nel percorso di apprendimento teorico -pratico proprio dell’apprendistato “rileva (…) anche la durata del rapporto di lavoro precedentemente intercorso con il datore di lavoro, in quanto tale elemento incide inevitabilmente sul bagaglio complessivo delle competenze già acquisite dal lavoratore”.

In particolare, si è avuto modo di precisare che un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica l’instaurazione di un successivo rapporto formativo, sempre che la qualificazione che si vuol raggiungere con il nuovo contratto non sia già posseduta all’atto dell’instaurazione del rapporto, in quanto, in tal caso “il contratto di apprendistato sarebbe nullo per l’impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso”.

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Fonte: INL – Nota n. 1026 del 23.11.2020