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Commissione UE verso il riconoscimento dei rider come lavoratori dipendenti


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Può ritenersi cosa fatta l’approvazione prevista per mercoledì 8 dicembre della Direttiva UE contenente il “ pacchetto lavoro “, con il quale il commissario per l’occupazione e gli affari sociali UE intende mettere fine alla questione concernente la qualifica del rapporto di lavoro mediante piattaforma digitale. Un duro colpo per i giganti della gig economy che hanno sempre considerato riders e autisti come prestatori di lavoro autonomi, con formule contrattuali diverse, tra paghe orarie minime e cottimo puro, salvo rare eccezioni  come il modello Scoober di Just Eat. 

La Commissione UE ha preso spunto dal modello già presente in Spagna e da diverse sentenze emesse da diversi tribunali europei. Il riconoscimento del lavoro subordinato, infatti, è avvenuto attraverso il contenzioso legale in diversi paesi Europei come Francia, Germania e Spagna. In Italia, dopo diverse sentenze di merito dei tribunali , la Legge 2.11.2019, n. 128 ha riconosciuto a questi lavoratori tutte le tutele del rapporto di lavoro dipendente qualificando il rapporto di lavoro come collaborazioni etero-organizzate.

Sull'argomento: 

INL – Circ. n. 7 del 30.10.2020 : Collaborazioni organizzate dal committente tramite piattaforma

Min. Lavoro – Circ. n. 17 del 19.11.2020 : Riders – Tutele per i ciclo-fattorini delle piattaforme digitali

La direttiva riguarderà il lavoro tramite piattaforma digitale, quindi non solo consegna di cibo a domicilio, ma anche lavoro domestico, lavoro online sottoforma di crowdworking ( sul punto : Le tutele del lavoro nell’economia digitale e crowdworking ) .

Nelle intenzioni della Commissione c'è la proposta di una presunzione relativa di subordinazione per il lavoratore che preveda l’inversione dell’onere della prova, con il datore di lavoro gestore della piattaforma digitale che dovrà eventualmente dimostrare la sussistenza del lavoro autonomo. A riguardo la direttiva definisce anche alcuni indici di " subordinazione ", tra questi la mancata assunzione del rischio di impresa e l’impossibilità di incidere sul prezzo.

Il testo della direttiva prevede anche nuove regole sia per l’uso dell’intelligenza artificiale che per l’utilizzo di algoritmi di valutazione e programmazione del servizio. La valutazione chiesta agli utenti dopo aver ricevuto il prodotto richiesto e il resto dei dati relativi alle consegne che compongono il raiting del lavoratore dovranno essere resi pubblici con una comunicazione formale, in modo tale da rendere consapevole il lavoratore del metro di giudizio sul suo operato. 

La Commissione ha evidenziato in più circostanze come questi algoritmi sono la dimostrazione che non può esserci l’equiparazione con l’attività autonoma, in quanto sostituiscono di fatto il datore di lavoro nell’ etero-organizzazione dei lavoratori, ai quali non viene consentito di decidere in piena autonomia se e quando lavorare.  

In Italia il Tribunale di Torino nel 2018 aveva stabilito che i rider non erano lavoratori subordinati, in quanto il loro rapporto di lavoro era caratterizzato dall'assenza dell'obbligo di effettuare la prestazione lavorativa.

Per superare l'antinomia di tale rapporto di lavoro, al confine tra la subordinazione e l'autonomia, la Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 26 del 2019 fece emergere che il rider è un lavoratore autonomo ma ha diritto alle tutele riconosciute ai lavoratori dipendenti perché va inquadrato in un "terzo genere" al quale si applica l'art. 2 del D.Lgs n. 81/2015 (Jobs Act), ossia le norme del lavoro subordinato a condizione che la prestazione sia personale, continuativa e le modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

La Legge 2 novembre 2019, n. 128  ha preso atto della situazione al fine di garantire a questa categoria di lavoratori maggiori diritti, sia in relazione alla retribuzione, sia per gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro. 

Di seguito sono riportate le principali pronunce degli organi giurisdizionali riguardanti il lavoro mediante piattaforma digitale : 

Fonte: Commissione UE