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Cassazione: su chi grava l’onere della prova in caso di discriminazione basata sul sesso?


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Con l’ordinanza n. 3361 del 03.03.2023, la Cassazione afferma che, in ipotesi di comportamenti datoriali discriminatori fondati sul sesso, i dipendenti coinvolti hanno solo l’onere di dimostrare l’esistenza di una ingiustificata differenza di trattamento basata sull’appartenenza ad un determinato genere.

Il fatto affrontato

La lavoratrice ricorre giudizialmente, ai sensi del D.Lgs. 198/2006, al fine di chiedere l'accertamento e la repressione del comportamento discriminatorio tenuto dalla parte datoriale connesso alla disdetta dal contratto di apprendistato professionalizzante intimatale a fronte di circa duecento apprendisti assunti a tempo indeterminato.
A fondamento della predetta domanda, la medesima deduce che il fattore di discriminazione sarebbe individuabile nelle due gravidanze portate a termine nel corso del rapporto di apprendistato.
La Corte d’Appello rigetta il ricorso, ritenendo gli elementi addotti dalla lavoratrice privi dei necessari caratteri di precisione e concordanza tali da fondare una presunzione di comportamento discriminatorio.

L’ordinanza

La Cassazione – nel ribaltare la pronuncia di merito – rileva che, in tema di comportamenti datoriali discriminatori fondati sul sesso, il D.Lgs. 198/2006 stabilisce un'attenuazione del regime probatorio ordinario in favore della parte ricorrente, la quale è tenuta solo a dimostrare una ingiustificata differenza di trattamento o anche solo una posizione di particolare svantaggio dovute al fattore di rischio tipizzato dalla legge in termini tali da integrare una presunzione di discriminazione.

Secondo la sentenza, per il resto, resta a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrare le circostanze inequivoche, idonee a escludere, per precisione, gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria della condotta.

Per i Giudici di legittimità, dunque, in tali circostanze, la lavoratrice è onerata della sola dimostrazione di essere portatrice di un fattore di discriminazione e di avere subito un trattamento svantaggioso in connessione con detto fattore.

Ritenendo il citato onere assolto nel caso di specie, la Suprema Corte accoglie il ricorso proposto dalla lavoratrice e cassa con rinvio l’impugnata sentenza.

A cura di Fieldfisher