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Cassazione: necessaria la motivazione delle causali poste alla base del contratto di somministrazione


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Con l’ordinanza n. 28285 del 04.11.2019, la Cassazione afferma che le punte di intensa attività non fronteggiabili con il normale organico costituiscono una ragione di ordine produttivo che giustifica il ricorso alla somministrazione di manodopera. Ai fini della legittimità del relativo contratto è necessario, però, che nello stesso vengano indicati anche gli elementi di fatto in base ai quali sia possibile la verifica circa la reale sussistenza della causale.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di sentir dichiarare l’illegittimità dei contratti di somministrazione - a fronte della genericità della causale “punte di più intensa attività che non è possibile evadere con risorse normalmente impiegate” addotta - e la conseguente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice.

L’ordinanza

La Cassazione, ribaltando la statuizione della Corte d’Appello, afferma che le punte di intensa attività, non fronteggiabili con il normale organico, risultano sicuramente ascrivibili nell'ambito di quelle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore, che consentono - ai sensi dell'art. 20, quarto comma, del D.Lgs. 276/2003 – il ricorso alla somministrazione di lavoro.

Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, l'indicazione non può essere tautologica o generica, ma deve essere accompagnata da altri dati di conoscenza che consentano l’individuazione della ragione organizzativa ed il controllo della sua effettività, nonché del rapporto di causalità con l'assunzione.
L’omessa indicazione di tali ulteriori aspetti rappresenta un indice inequivocabile di frode alla legge che porta alla nullità del contratto.

Applicando tali principi al caso di specie, la Suprema Corte accoglie il ricorso del lavoratore, stante l’omessa indicazione, nel contratto di somministrazione, degli elementi fattuali necessari per il controllo dell’effettiva sussistenza della relativa causale.

A cura di Fieldfisher